Decreto 29 dicembre 2020
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Decreto 29 dicembre 2020 | Divieti di circolazione veicoli di massa > 7, 5 T
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021.
(GU n.323 del 31.12.2020)
Download Calendario divieti circolazione veicoli Massa Sup. 7,5 T | 2021
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 del medesimo codice.
3. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 6, del codice della strada.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del codice della strada.
6. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.
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