Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
(G.U. n. 111 del 15 maggio 2017)
1. Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle norme di cui al comma 1.
3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata.
4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
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Modifiche:
- Decreto 27 febbraio 2025
- Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024
ID 4780 | Update 07.02.2025
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e ...
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’av...
ID 20437 | 22.09.2023
Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbo...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024