Decisione 2008/163/CE
Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la sicurezza nelle gallerie ferroviarie nel sistema ferroviario ...
ID 4030 | 28.12.2025
Decreto 2 maggio 2017
Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
(G.U. n. 111 del 15 maggio 2017)
1. Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle norme di cui al comma 1.
3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata.
4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
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Modifiche:
- Decreto MIT 11 dicembre 2025
- Decreto 31 luglio 2025
- Decreto 27 febbraio 2025
- Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024
Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la sicurezza nelle gallerie ferroviarie nel sistema ferroviario ...
ID 24470 | 23.08.2025
Decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del ...
ID 23894 | 28.04.2025
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196
Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monit...
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