Slide background




Decreto 9 Aprile 2018

ID 6013 | | Visite: 3864 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/6013

Decreto 9 Aprile 2018

Linee guida massa lorda verificata del container

Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM). (Decreto n. 367/2018).

GU Serie Generale n.93 del 21-04-2018

Entrata in vigore: 22 Aprile 2018

Art. 1. Scopo

Aggiornare, approvare e rendere esecutive le norme che disciplinano le previsioni della regola VI/2 della Convenzione Solas 74 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida concernenti le procedure applicative.

Scopo delle linee guida è quello di definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonché individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello shipper, ove richiesto.

Art. 2. Applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano ai contenitori trasportati su unità «impiegate in viaggi internazionali».

Ai fini di quanto sopra si intendono:

a. per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unità Roll-on/rolloff siano esse da carico o da passeggeri;
b. per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio trailer, chassis e vagoni ferroviari);
c. per contenitore quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso.

Art. 3. Esclusioni

Il presente decreto e le relative linee guida allegate non si applicano ai contenitori trasportati su:

a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; e
b. navi impiegate in viaggi nazionali.

Art. 4. Norme transitorie

I titolari di Autorizzazione AEO (Sicurezza AEOS - Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che abbiano già ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, in base alle precedenti disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 447/2016, potranno continuare ad utilizzare tale metodo, seppur prive della certificazione di cui al punto 4.1 delle linee guida allegate al presente decreto, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2 delle predette linee guida ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4.1.

A far data dal 1 gennaio 2019 l’autorizzazione AEO, sia essa «Sicurezza» (AEOS) che «Semplificazioni doganali » (AEOC), sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al metodo 2.

Art. 5. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’art. 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.

Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell’art. 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 cod. nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

L’esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità competente.

__________

Allegato

[...]

3. Metodi per ottenere la “massa lorda verificata del contenitore” e relativa documentazione

Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74, nella versione in vigore, attribuiscono allo shipper (soggetto che ha l’onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore) la possibilità di optare su uno dei seguenti metodi per ottenere un’accurata massa lorda verificata del contenitore:

Metodo 1: lo shipper, a caricazione conclusa, pesa il contenitore imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa del contenitore può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che
l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari.

Rientrano nel metodo 1, a titolo di esempio:
a. la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475;
b. la pesatura veicolo + container (vuoto all’ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta
dello stesso);
c. rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
d. tank container e flexitank.

Metodo 2: lo shipper perviene ad attestare la VGM, seguendo le sotto indicate fasi:

3.1 Fase 1 – pesatura dei colli - carico (packages and cargo items): Lo shipper effettua la pesatura dei singoli “colli – carico” con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine;
3.2 Fase 2 – pesatura dei materiali di rizzaggio e di imballaggio (securing materials e packing materials):
Lo shipper pesa i singoli materiali di rizzaggio e di imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari;
3.3 Fase 3 – determinazione della tara del container:
Lo shipper determina la tara del contenitore, secondo le modalità indicate al punto 12 dell’Annesso alla MSC.1/Circ.1475.
La sommatoria dei pesi ottenuti nelle fasi di cui sopra costituisce la massa lorda verificata del contenitore (VGM).

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 9 aprile 2018.pdf)Decreto 9 aprile 2018
Linee guida massa lorda verificata del contenitore
IT1916 kB967

Tags: IMO Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Giu 04, 2023 38

DM 5 agosto 1974

DM 5 agosto 1974 Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento. (GU n. 251 del 26.09.1974) Collegati
Direttiva 70/157/CEE
Leggi tutto
Mag 20, 2023 89

Legge 1 dicembre 1986 n. 870

Legge 1 dicembre 1986 n. 870 Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti. (GU n.291 del 16.12.1986 - S.O. n. 117)________ Aggiornamenti all'atto 07/02/1987 DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987,… Leggi tutto
Mag 19, 2023 121

Circolare MIT n. 12345 del 17 maggio 2023

Circolare MIT n. 12345 del 17 maggio 2023 ID 19658 | 19.05.2023 / In allegato Apposizione di un limite temporale per modificare la prenotazione di un’operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870”. A decorrere dalla data del 22 maggio 2023 entreranno in esercizio alcune… Leggi tutto
Direttiva  UE  2023 946
Mag 15, 2023 109

Direttiva (UE) 2023/946

Direttiva (UE) 2023/946 ID 19622 | 15.05.2023 Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità… Leggi tutto
Mag 09, 2023 82

Decreto-Legge 21 ottobre 1996 n. 535

Decreto-Legge 21 ottobre 1996 n. 535 Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei. (GU n.248 del 22.10.1996) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U.… Leggi tutto
Mag 08, 2023 166

Legge 28 ottobre 1962 n. 1602

Legge 28 ottobre 1962 n. 1602 Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare. (GU n.304 del 29.11.1962)______ Aggiornamenti all'atto 09/10/2013 LEGGE… Leggi tutto
Mag 08, 2023 232

R.D.L. 14 Dicembre 1933 n. 1773

R.D.L. 14 Dicembre 1933 n. 1773 Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di 1ª categoria. (GU n.4 del 05.01.1934)_________ Aggiornamenti all'atto 29/11/1962 LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602 (in G.U. 29/11/1962, n.304) 28/11/1963 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n.… Leggi tutto
Mag 04, 2023 144

D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231

D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231 Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. (GU n.161 del 13.07.2006)________ Aggiornamenti all'atto 09/10/2013 LEGGE 23 settembre 2013, n. 113 (in SO n.68,… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 34755

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Mag 01, 2017 12534

D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448

Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 448 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.GU n. 301 del… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 12430

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto
Nov 22, 2021 12067

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto