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Decreto legislativo 16 febbraio 2018 n. 25

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Decreto legislativo 25 2018

Decreto legislativo 16 febbraio 2018 n. 25 

Norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018

Art. 1. Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L’allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93, è sostituito dall’allegato I del presente decreto.

Allegato I
REQUISITI DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI, NUOVE ED ESISTENTI, ADIBITE AI VIAGGI NAZIONALI
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO II-1 COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ, MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI
CAPITOLO II-2 PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO
CAPITOLO IV COMUNICAZIONI RADIO 

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018

...

La direttiva 2016/844/UE, adottata il 27 maggio 2016 e rettificata con il comunicato pubblicato sulla G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. 193, reca modifiche alla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri che, a sua volta, ha codificato e rifuso la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998, oggetto di numerose modifiche, anche di natura sostanziale, che hanno interessato i pertinenti strumenti internazionali, quali convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni IMO (direttive 2002/25/CE; 2003/24/CE; 2003/75/CE).

Sul versante interno il quadro normativo di riferimento è composto da:

a) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che ha dato attuazione alla direttiva 98/18/CE;

b) decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

c) decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri;

d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2004, recante attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, già attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

La recependa direttiva, 2016/844/UE attraverso la revisione dell'allegato I ha introdotto varianti d'ordine tecnico che non ampliano la portata sostanziale della direttiva madre 98/18/CE ma si limitano ad aggiornarla rispetto all'evolversi degli strumenti internazionali.

La modifica si rende necessaria, come previsto dall'art. 10, par. 2, della direttiva 2009/45, in quanto alcune convenzioni internazionali definite all'articolo 2, lettera a), della direttiva stessa sono state modificate. L'art. 10, par. 2 prevede infatti che gli allegati della direttiva possano essere modificati in modo da applicarle modifiche apportate alle convenzioni internazionali.

La direttiva 2009/45/CE all'art. 2, lett. a) fa riferimento alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare), più volte modificata, e alla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche. La Convenzione SOLAS è stata più volte modificata: dopo il disastro nel 1994 del traghetto Estonia, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) l'ha modificata elevando tra l'altro i requisiti di stabilità delle navi ro-ro quando sono danneggiate.

Altri incidenti hanno poi indotto l'introduzione, negli ultimi due decenni, di norme supplementari per la sicurezza delle navi passeggeri, tra cui alcune norme specifiche, ad esempio, la registrazione delle persone a bordo.

Le modifiche all' allegato riguardano una serie di regole costruttive da applicare alle navi.

In particolare, l'allegato modifica le:

a) regole costruttive relative alla protezione contro il rumore, per la quale viene aggiunta all'Allegato I, cap. Il, una nuova regola, relativa alle navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1°gennaio 2018, prevedendo che le navi di stazza lorda pari o superiore a 1.600 tonnellate dovranno essere costruite in modo da ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale dai rumori conformemente al codice IMO relativo allivello acustico a bordo delle navi;

b) regole-tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;

c) caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo, distinguendo tra serranda tagliafuoco automatica, manuale e telecomandata;

d) caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;

e) previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;

f) caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;

g) caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;

h) piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua. 

GU n.73 del 28-03-2018 - SO n. 13

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