Slide background




Decreto 22 novembre 2023

ID 21141 | | Visite: 1441 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/21141

Decreto 22 novembre 2023

Decreto 22 novembre 2023 / VTS (Vessel Traffic Services)

ID 21141 | 12.01.2024

Decreto 22 novembre 2023 Disposizioni attuative della risoluzione IMO A. 1158 (32) ai fini dell'erogazione dei servizi al traffico marittimo denominati Vessel Traffic Services (VTS).

(GU n.9 del 12.01.2024)

...

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) VTS (Vessel Traffic Services - servizi di assistenza al traffico marittimo): i servizi di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo n. 196 del 2005;
b) Autorità nazionale competente: l’autorità di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo n. 196 del 2005;
c) Autorità VTS ( VTS provider ): le autorità marittime di cui all’art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di centro VTS;
d) Centro VTS: la sede da cui opera l’autorità VTS;
e) Area VTS: l’area individuata con i provvedimenti di cui all’art. 6 in cui opera l’autorità VTS;
f) personale VTS: personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo;
g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente o volontariamente al VTS.

Art. 2. Finalità del VTS

La finalità del VTS è di contribuire alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza ed efficienza della navigazione, nonché alla protezione dell’ambiente marino all’interno di un’area VTS, mitigando il rischio dell’insorgere di situazioni pericolose.

Art. 3. Autorità nazionale competente

1. L’Autorità nazionale competente svolge i seguenti compiti:

a) emana le direttive tecniche di settore, tenendo conto degli standard internazionali in materia di servizi di assistenza al traffico marittimo;
b) rappresenta i pertinenti interessi nazionali presso gli organismi internazionali di riferimento;
c) valuta la necessità di istituire, potenziare, accorpare, riqualificare o mantenere i servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) sul territorio dello Stato, utilizzando i criteri dell’analisi del rischio, ed autorizza l’autorità VTS ad erogare il servizio, ovvero a cessarne l’erogazione, all’interno di un’area determinata;
d) è responsabile della formazione del personale VTS, svolta in aderenza agli standard internazionali;
e) autorizza ed esercita il controllo sui centri di formazione VTS;
f) predispone linee guida per il personale VTS e livelli di equipaggiamento dei centri VTS;
g) registra gli incidenti ed i mancati incidenti che si verificano all’interno delle aree VTS;
h) effettua periodicamente opportune verifiche sull’adeguatezza dell’autorità VTS e dei centri VTS rispetto alla normativa nazionale ed internazionale di settore e ne analizza le prestazioni;
i) assicura che le attrezzature, i sistemi e le infrastrutture siano appropriate per gli obiettivi del VTS;
j) assicura che il personale VTS sia in numero adeguato, debitamente formato, certificato e abilitato.

Art. 4. Autorità VTS/ VTS provider

1. L’autorità VTS (VTS provider):
a) assicura che il servizio erogato sia conforme alle linee guida internazionali ed alle disposizioni emanate dall’autorità nazionale competente;
b) predispone, adotta e mantiene aggiornato il proprio regolamento, contenente le procedure operative interne ed esterne per lo svolgimento dei servizi VTS;
c) definisce gli obiettivi operativi del VTS, verificando che le attrezzature, i sistemi, le infrastrutture ed il personale siano adeguati allo scopo, rappresentando all’autorità nazionale competente la necessità di adottare eventuali provvedimenti;
d) riferisce all’autorità nazionale competente in merito a eventuali necessità di modificare i provvedimenti di cui all’art. 6;
e) assicura adeguata pubblicità dei servizi resi e delle procedure operative del proprio Centro VTS.

2. Per raggiungere le finalità di cui all’art. 2, l’autorità VTS svolge le seguenti attività operative:
a) fornisce alle navi tempestive rilevanti informazioni sui fattori che possono influenzare la sicurezza della navigazione e contribuire al processo decisionale di bordo;
b) monitora e organizza il traffico, al fine di assicurare la sicurezza e l’efficienza dei movimenti delle navi;
c) reagisce all’insorgere di situazioni pericolose;
d) fornisce ogni altra informazione, consiglio, avvertimento o istruzione, ritenuti necessari in relazione all’evoluzione della situazione in atto.

Art. 5. Condotta delle navi

1. All’interno di un’area VTS il comandante della nave partecipante:
a) fornisce le informazioni richieste dall’autorità VTS;
b) tiene in considerazione le informazioni, i consigli, e gli avvertimenti forniti dall’autorità VTS;
c) si conforma alle istruzioni impartite dall’autorità VTS salvo che non sussistano contrastanti ragioni di sicurezza per l’incolumità della nave o dell’equipaggio o di tutela dell’ambiente marino. Il comandante che per tali ragioni decida di non attenersi alle istruzioni impartite dall’autorità VTS informa immediatamente quest’ultima, comunicandone i motivi;
d) riferisce all’autorità VTS ogni pericolo per la sicurezza della navigazione o inquinamento riscontrato durante la navigazione all’interno dell’area VTS.

2. La responsabilità riguardo la navigazione e la manovra resta in capo al comandante della nave ai sensi dell’art. 295 del codice della navigazione.

Art. 6. Successivi provvedimenti

1. Con successivi decreti dirigenziali l’autorità nazionale competente istituisce, modifica o abolisce le aree VTS, il regime di partecipazione delle navi al VTS e disciplina gli altri elementi pertinenti l’attivazione del VTS.

2. Per gli aspetti connessi alla protezione dell’ambiente marino, l’autorità nazionale competente acquisisce il parere del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 7. Abrogazioni

1. È abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services )», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 22 novembre 2023.pdf)Decreto 22 novembre 2023
 
IT1499 kB374

Tags: Trasporto IMO Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Apr 12, 2025 183

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025 ID 23803 | 12.04.2025 / In allegato Oggetto: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 10… Leggi tutto
Apr 12, 2025 209

Cricolare MIT Prot. n. 11085 del 09 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 11085 del 09 Aprile 2025 ID 23802 | 12.04.2025 Chiarimenti in merito alle modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente «CQC»...in allegato Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 2803   Cielo Unico Europeo
Apr 10, 2025 270

Regolamento (UE) 2024/2803

Regolamento (UE) 2024/2803 / Cielo Unico Europeo ID 23796 | 10.04.2025 Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo. (GU L, 2024/2803, 11.11.2024)_______ Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il… Leggi tutto
Apr 05, 2025 482

Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale

Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale ID 23571 | Ministero dell'Interno Rev. 2015 Collegati
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Leggi tutto
Mar 17, 2025 749

Decreto 30 ottobre 2024

Decreto 30 ottobre 2024 ID 23648 | 17.03.2025 Decreto 30 ottobre 2024 Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti a seguito della revisione generale disposta con decreto 3 marzo 2023 e riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta con decreto 26 febbraio… Leggi tutto
Linee guida ENEA ENAC sull utilizzo dell idrogeno negli aeroporti
Mar 14, 2025 904

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti ID 23631 | 14.03.2025 / In allegato Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due “casi studio”, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, selezionati a seguito di un bando pubblicato da Enac… Leggi tutto
Mar 11, 2025 868

Decreto MIT 17 dicembre 2024

Decreto MIT 17 dicembre 2024 ID 23611 | 11.03.2025 Decreto 17 dicembre 2024 Modalita' di verifiche della conformita' metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo. (GU n.58 dell'11.03.2025) Entrata in vigore: 26.03.2025 ...… Leggi tutto

Più letti Trasporto