Slide background




Regolamento (UE) 2023/1805

ID 20437 | | Visite: 1564 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/20437

Regolamento  UE  2023 1805

Regolamento (UE) 2023/1805

ID 20437 | 22.09.2023

Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE

GU L 234/48 del 22.9.2023

Entrata in vigore: 12.10.2023

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024

...


Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi che impongono:

a) un limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e

b) un obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply - OPS) o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica a livello dell'Unione al più tardi nel 2050, garantendo nel contempo il buon funzionamento del trasporto marittimo, creando certezza normativa per l'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di tecnologie sostenibili ed evitando distorsioni nel mercato interno.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera, per quanto riguarda:

a) l'energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

b) la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) in deroga alla lettera b), la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e

d) la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, se il porto di scalo precedente o successivo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.

2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi. La Commissione aggiorna tale elenco successivamente ogni due anni entro il 31 dicembre.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma elencano un porto come porto di trasbordo di container limitrofo se la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a 20 piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di 12 mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti e se tale porto è situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Ai fini di tali atti di esecuzione, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave a un porto al solo scopo di essere caricati su un'altra nave.

L'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi stabilito dalla Commissione non comprende i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure equivalenti al presente regolamento.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda l'energia usata sulle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 200 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta in un porto di scalo di tale isola. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), per quanto riguarda l'energia usata dalle navi sulle tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta nei porti di scalo di tali regioni ultraperiferiche. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Gli Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con alcun altro Stato membro possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che effettuano tratte transnazionali nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico verso i porti di scalo di altri Stati membri. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che forniscono servizi di trasporto marittimo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico che operano prima del 12 ottobre 2023, per rotte specifiche tra i loro porti di scalo continentali e i porti di scalo sotto la loro giurisdizione situati su un'isola o nelle città di Ceuta e Melilla. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le città di Ceuta e Melilla sono considerate porti di scalo situati su un'isola.

7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di proprietà o gestite da uno Stato e usate solo per scopi non commerciali.

________

Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
Articolo 5 Utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica
Articolo 6 Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni
Articolo 7 Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione
Articolo 8 Piano di monitoraggio
Articolo 9 Modifiche del piano di monitoraggio
Articolo 10 Certificazione dei combustibili e dei fattori di emissione
Articolo 11 Valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato
Articolo 12 Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori
Articolo 13 Procedure di verifica
Articolo 14 Accreditamento dei verificatori
Articolo 15 Monitoraggio e registrazione
Articolo 16 Verifica e calcolo
Articolo 17 Controlli supplementari da parte di un'autorità competente
Articolo 18 Strumenti di sostegno e orientamenti
Articolo 19 Banca dati FuelEU e comunicazioni
Articolo 20 Accantonamenti e prestiti di eccedenza di conformità tra periodi di riferimento
Articolo 21 Messa in comune (pooling) della conformità
Articolo 22 Documento di conformità FuelEU
Articolo 23 Sanzioni FuelEU
Articolo 24 Obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido
Articolo 25 Applicazione
Articolo 26 Diritto di riesame
Articolo 27 Autorità competenti
Articolo 28 Esercizio della delega
Articolo 29 Procedura di comitato
Articolo 30 Relazioni e riesame

___________

Articolo 31 Modifica della direttiva 2009/16/CE

Il punto seguente è aggiunto all'elenco che figura nell'allegato IV della direttiva 2009/16/CE:

«51. Documento di conformità FuelEU rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati.

...

Allegati

ALLEGATO I Metodologia per stabilire l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave
ALLEGATO II Fattori di emissione predefiniti
ALLEGATO III Requisiti generali per le tecnologie a zero-emissioni
ALLEGATO IV Formule per il calcolo del saldo di conformit e delle sanzioni FuelEU di cui all'articolo 23, paragrafo 2
ALLEGATO V Calcolo della massa adeguata del combustibile per la navigazione in presenza di ghiaccio

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2023_1805.pdf)Regolamento (UE) 2023/1805
 
IT1248 kB48

Tags: Emissioni Trasporto marittimo Trasporto

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Dic 04, 2023 347

Circolare Prot n. 35223 del 24.11.2023

Circolare Prot n.35223 del 24.11.2023 / Rilascio delle targhe storiche ID 20893 | 04.12.2023 Circolare Prot n.35223 del 24.11.2023Veicoli di interesse storico e collezionistico – Artt. 60 e 93, comma 4, c.d.s. - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023 – Decreto del… Leggi tutto
Decreto 4 agosto 2023   Decreto auto storiche
Dic 04, 2023 342

Decreto 4 agosto 2023

Decreto 4 agosto 2023 / Decreto auto storiche ID 20892 | 04.12.2023 Decreto 4 agosto 2023Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (GU n. 225 del 26.09.2023)_______ Art. 1. Oggetto1. Il presente decreto reca… Leggi tutto
DD MIT Prot  468 del 21 Novembre 2023   Disciplina auto storiche
Dic 04, 2023 341

DD MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023

Decreto Dirigenziale MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023 / Modalità operative Decreto 4 agosto 2023 auto storiche ID 20891 | 04.12.2023 / In allegato________ Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1. A norma dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto… Leggi tutto
Dic 02, 2023 484

Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale

Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale si è svolta a Vienna dal 7 ottobre all'8 novembre 1968, sotto l'egida dell'ONU con lo scopo quello di aggiornare la convenzione di Ginevra. Parteciparono 66… Leggi tutto
Dic 02, 2023 469

Legge 5 luglio 1995 n. 308

Legge 5 luglio 1995 n. 308 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l’8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi Europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con… Leggi tutto
Dic 02, 2023 503

Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale

Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 La Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale si è svolta a Vienna dal 7 ottobre all'8 novembre 1968, sotto l'egida dell'ONU con lo scopo quello di aggiornare la convenzione di Ginevra. Parteciparono 66… Leggi tutto
Nov 30, 2023 462

Direttiva 2010/40/UE

Direttiva 2010/40/UE ID 20867 | 30.11.2023 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto GU L 207/1 del… Leggi tutto
Nov 30, 2023 469

Direttiva (UE) 2023/2661

Direttiva (UE) 2023/2661 ID 20866 | 30.11.2023 Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle… Leggi tutto
Nov 23, 2023 640

Decreto 26 ottobre 2023

Decreto 26 ottobre 2023 ID 20834 | 23.11.2023 / In allegato Decreto 26 ottobre 2023 Modifica del decreto 22 dicembre 2022, concernente le procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private. (GU n.274 del 23.11.2023) Articolo unico1. All’art. 11, comma 1, del decreto del… Leggi tutto
Circolare Ministero dell Interno prot  n  14753 del 10 novembre 2023
Nov 21, 2023 799

Circolare Ministero dell'Interno n. 14753 del 10 novembre 2023

Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 14753 del 10 novembre 2023 / Guida con CQC rilasciata stato extra UE ID 20803 | 21.11.2023 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 14753 del 10 novembre 2023 - Guida con Carta Qualificazione Conducente rilasciata in uno stato extra UE. Si fa… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 40014

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 13612

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto
Nov 22, 2021 13521

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
Mag 01, 2017 13418

D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448

Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 448 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.GU n. 301 del… Leggi tutto