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Circolare MIT prot. 9200 del 11 luglio 2023

ID 20261 | | Visite: 1305 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/20261

Circolare MIT prot. 9200 del  11 luglio 2023 / Serie Merci Pericolose: n. 45/2023

ID 20261 | 29.08.2023 / In allegato
 
ARGOMENTO: Decreto dirigenziale n° 724/2023 in data 14/06/2023 - Modifica dell’Allegato 1 (Norme di sicurezza e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa) al Decreto Dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340 recante “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco.”

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 144 del 22.06.2023, è stato pubblicato il Decreto dirigenziale in argomento.
 
2. Nello specifico, il decreto in trattazione apporta alcune integrazioni/modifiche all’allegato 1 del decreto 30 novembre 2010, n. 1340, che di seguito si elencano:
 
- sostituzione della definizione di “carichi solidi alla rinfusa” di cui alla lettera e) del punto 2.1, paragrafo 2;
- sostituzione del punto 3.3 del paragrafo 3 (carichi solidi alla rinfusa).
 
Relativamente ai succitati emendamenti, l’obiettivo preminente è stato quello di meglio distinguere la differente natura e portata del provvedimento di ammissione al trasporto marittimo, di competenza di questo Comando Generale, rispetto a quello di autorizzazione all’imbarco e trasporto, di competenza, come previsto al paragrafo 8 dell’allegato 1 in parola, dell’Autorità marittima del porto di imbarco.
Ulteriore novella è stata quella introdotta con il nuovo alinea 8.14, titolato: “Autorizzazione all’imbarco e nulla osta allo sbarco”.
 
Si è inteso, in tal modo, consentire, per la sola tipologia di carichi solidi alla rinfusa costituiti dai fanghi di dragaggio, la possibilità di rilasciare una autorizzazione periodica all’imbarco e trasporto per un periodo massimo di 90 giorni (mutuando la relativa disciplina già prevista per le merci pericolose in colli).
 
3. Relativamente alla tematica dell’imbarco, trasporto e sbarco di fanghi di dragaggio si ritiene utile precisare, - richiamando integralmente i contenuti della Circolare Serie Merci pericolose n. 40/2022 di questo Comando Generale - quanto segue: - il concetto di movimentazione, citato in seno al D.D. n. 1340 del 30 novembre 2010 e ss.mm. e ii. deve considerarsi applicabile esclusivamente all’interno del porto, considerando - a tal fine - tale la struttura inscritta entro le ostruzioni portuali;
 
- per quanto sopra, tutte le attività afferenti prelevamento e spostamento al fuori dei confini portuali di fanghi di dragaggio, dovranno essere considerate quali trasporto e non mera movimentazione e, di conseguenza, saranno rilasciate dalle Autorità Marittime competenti, al buon esito del preliminare provvedimento di ammissibilità al trasporto rilasciato dallo scrivente Comando Generale, le previste autorizzazioni all’imbarco e trasporto, ovvero nulla osta allo sbarco.
 
Tale ultimo principio vale anche se il trasporto non dovesse interessare due diversi sorgitori, ma determinare un semplice spostamento dall’interno del porto alla zona di mare immediatamente esterna allo stesso (es. trasporto di fanghi di dragaggio dal porto “x” per reimmissione in mare ad un miglio dal porto: in tal caso la competente Autorità marittima potrà rilasciare, con un unico provvedimento, l’autorizzazione all’imbarco e trasporto e contestuale nulla osta allo sbarco).
 
....
 
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