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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695

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Regolamento di esec   UE  2023 1695

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 / STI "controllo-comando" ferrovie UE

ID 20362 | 08.09.2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 

GU L 222/380 del 8.9.2023

Entrata in vigore: 28.09.2023

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Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» (CCS) del sistema ferroviario nell'Unione europea

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La STI si applica ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. L'allegato I, punto 7.2.2, del presente regolamento si applica a tutte le modifiche di un sottosistema CCS di bordo esistente.

2. La STI non si applica ai sottosistemi CCS a terra e CCS di bordo del sistema ferroviario esistenti e già messi in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria di uno Stato membro entro il 28 settembre 2023.

3. La STI si applica tuttavia ai sottosistemi CCS a terra e di bordo esistenti che presentano una delle seguenti caratteristiche:

a) il sottosistema è oggetto di rinnovo o ristrutturazione in conformità all'allegato I, capo 7, del presente regolamento;

b) l'area d'uso di un veicolo è estesa conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applica l'allegato I, punto 7.4.2.3, del presente regolamento, a meno che nessuna installazione dell'ETCS sia indicata nel RINF per i cinque anni successivi nella nuova area d'uso e l'area d'uso sia limitata a due Stati membri;

c) il sottosistema è soggetto ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I, punto 7.2.10, del presente regolamento.

4. L'ambito di applicazione tecnico e geografico della STI è delineato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I.

Articolo 3 Punti in sospeso

1. Per quanto riguarda gli aspetti elencati come «punti in sospeso» nell'allegato I, appendice F, del presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 possono essere stabilite dalle norme nazionali in vigore in uno Stato membro.

2. Entro il 28 marzo 2024, ciascuno Stato membro trasmette all'Agenzia, in conformità alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/796, le seguenti informazioni, a meno che tali informazioni non siano già state comunicate all'Agenzia o alla Commissione a norma della versione precedente del presente regolamento:

a) le norme nazionali di cui al paragrafo 1;

b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1;

c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.

Articolo 4 Casi specifici

1. Per quanto riguarda i casi specifici di cui all'allegato I, punto 7.7.2, del presente regolamento, le condizioni da soddisfare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dal punto 7.7.2 dell'allegato I oppure possono essere stabilite, se ciò è giustificato, dalle norme nazionali in vigore in uno Stato membro.

2. Entro il 28 marzo 2024, ciascuno Stato membro trasmette all'Agenzia, in conformità alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/796, le seguenti informazioni, a meno che tali informazioni non siano già state comunicate all'Agenzia o alla Commissione a norma della versione precedente del presente regolamento:

a) le norme nazionali di cui al paragrafo 1;

b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1;

c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i casi specifici.

Articolo 5 Attuazione

1. I fabbricanti e i richiedenti l'autorizzazione alla messa in servizio di un'infrastruttura o all'immissione sul mercato di veicoli garantiscono che i sottosistemi di cui all'articolo 2 del presente regolamento destinati a essere utilizzati sulle reti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 siano conformi alla STI di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. I fabbricanti e i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie o qualsiasi altro soggetto responsabile del veicolo o dell'infrastruttura ferroviari garantiscono che i sottosistemi di cui all'articolo 2 siano conformi ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui al punto 7.2.10 dell'allegato I.

3. Gli organismi notificati garantiscono che i certificati basati sull'allegato I, capo 6, del presente regolamento siano rilasciati sotto la loro responsabilità per i componenti di interoperabilità o i sottosistemi in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 o 15 della direttiva (UE) 2016/797.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia entro il 15 giugno 2024 il piano nazionale di attuazione elaborato in conformità al punto 7.4.4 dell'allegato I.

Articolo 6 Disponibilità di prodotti ETCS, ATO e FRMCS di bordo

1. L'Agenzia elabora entro il 1° gennaio 2025 una relazione destinata alla Commissione sui seguenti aspetti:

a) la disponibilità di prodotti ETCS di bordo conformi alle specifiche dell'ETCS Baseline 4;

b) la disponibilità di prodotti ATO di bordo conformi alle specifiche dell'ATO Baseline 1;

c) la disponibilità di prototipi FRMCS di bordo basati su progetti di versione delle specifiche.

2. La Commissione presenta la propria relazione al comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 e adotta i provvedimenti opportuni.

Articolo 7 Sistemi di classe B

1. Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come specificato nell'allegato II del presente regolamento, a meno che non si rendano necessarie modifiche per mitigare errori critici per la sicurezza di tali sistemi.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia le modifiche di cui al paragrafo 1 e richiedono un parere tecnico di conformità all'Agenzia sulla base dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/796.

Articolo 8 Progetti finanziati dall'Unione

1. Il sostegno finanziario a titolo dei fondi dell'Unione per le spese relative al CCS è limitato ai costi ammissibili direttamente connessi all'installazione o alla ristrutturazione dell'ERTMS a terra e di bordo, o connessi alla preparazione di una futura implementazione dell'ERTMS, compresi i sistemi di rilevamento dei treni conformi al presente regolamento e gli apparati centrali.

Il sostegno finanziario a titolo dei fondi dell'Unione può interessare anche i progetti in corso e futuri che danno attuazione ai piani per la ripresa e la resilienza e ai piani nazionali di implementazione dell'ERTMS disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I veicoli soggetti al paragrafo 1 che necessitano di sistemi di bordo di classe B per circolare su tratte dotate solo di sistemi di classe B possono beneficiare di fondi dell'Unione se utilizzano le opzioni di cui all'allegato I, punto 4.2.6.1, punti 1), 2) e 3).

Articolo 9 Correzione degli errori

1. Nel rispetto del suo ruolo di autorità di sistema per l'ERTMS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/796, l'Agenzia analizza tutte le richieste di modifica del sistema che le sono presentate. L'Agenzia attribuisce la priorità alle richieste di modifica che classifica come errori che possono potenzialmente impedire il normale servizio del sistema ferroviario.

2. L'Agenzia rilascia periodicamente una versione di aggiornamento (Maintenance Release) delle specifiche su richiesta della Commissione secondo la procedura di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 10 Futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie

Se l'Agenzia ha emesso un parere con il progetto di versione delle specifiche relative al futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (FRMCS), i fabbricanti e i primi utilizzatori si avvalgono di tali specifiche nei loro progetti pilota e informano la Commissione e l'Agenzia in merito a ciascun progetto pilota all'inizio dello stesso, tenendole poi informate sull'evoluzione successiva di tali progetti.

Articolo 11 Soluzioni innovative

1. Quanto alle soluzioni innovative richieste dal progresso tecnologico e approvate dal pilastro Sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee» (Europe's Rail Joint Undertaking, ERJU), la ERJU presenta alla Commissione le soluzioni innovative unitamente a informazioni sul modo in cui tali soluzioni si discostano dalle pertinenti disposizioni della presente STI o le integrano.

2. La Commissione chiede il parere dell'Agenzia sulla soluzione innovativa a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

3. L'Agenzia, in qualità di autorità di sistema, esprime un parere sulla soluzione innovativa. La Commissione esamina il parere dell'Agenzia e può chiedere all'ERJU di fornire le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione, che è necessario includere nella STI al fine di rendere possibile l'uso della soluzione innovativa.

4. La Commissione può chiedere all'Agenzia di integrare le specifiche e i metodi di valutazione in una raccomandazione dell'Agenzia a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797. In attesa della revisione della STI, la Commissione può chiedere all'Agenzia di emettere un parere con il progetto di versione delle specifiche e il metodo di valutazione della soluzione innovativa.

Articolo 12 Compatibilità e futura revisione dell'ERTMS

Entro il 28 marzo 2024 i gestori dell'infrastruttura presentano all'Agenzia la definizione dei controlli di compatibilità dei veicoli con l'infrastruttura per quanto riguarda il sistema ETCS e il sistema radio per le linee esistenti equipaggiate con ERTMS o GSM-R in esercizio. Gli Stati membri abrogano le relative norme nazionali entro la stessa data. Entro il 1o giugno 2024 l'Agenzia fornisce alla Commissione la propria analisi sulle modalità volte a eliminare gradualmente i controlli atti a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le diverse implementazioni a terra dell'ERTMS e a conseguire l'armonizzazione delle regole tecniche e delle norme di esercizio per lo spazio ferroviario europeo unico.

Articolo 13 Compatibilità del rilevamento dei treni

1. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri i cui gestori dell'infrastruttura si avvalgono di sistemi di rilevamento dei treni non conformi al presente regolamento devono richiedere un caso specifico e notificare tali sistemi all'Agenzia informandola sui seguenti aspetti:

a) per i circuiti di binario, i valori limite delle correnti di disturbo, compresi i metodi di valutazione e l'impedenza del veicolo, in conformità al punto 3.2.2 dell'ERA/ERTMS/033281 rev 5.0;

b) per i conta-assi, i valori limite di campo di disturbo nelle assi X, Y, Z, compresi i metodi di valutazione, in conformità al punto 3.2.1 dell'ERA/ERTMS/033281 rev 5.0;

c) i casi specifici per i sistemi di rilevamento dei treni non conformi al presente regolamento, utilizzando il modello di cui all'allegato B.1 dell'ERA/ERTMS 033281 rev 5.0.

2. Entro il 31 dicembre 2024, per le reti di rispettiva pertinenza, i gestori dell'infrastruttura informano l'Agenzia in merito ai valori limite/frequenze delle correnti di disturbo richiesti dalla gestione delle frequenze per i sistemi di rilevamento dei treni conformi alla STI, come specificato nelle sezioni da 3.2.2.1 a 3.2.2.6 ERA/ERTMS/033281 rev 5.0. Tali limiti/frequenze sono pubblicati nel sito internet dell'Agenzia.

3. I gestori dell'infrastruttura aggiornano di conseguenza i valori dei parametri pertinenti del registro dell'infrastruttura.

4. Con la pubblicazione entro il 31 dicembre 2025 dei casi specifici a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri abrogano tutte le norme nazionali relative alla compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797.

5. Entro il 31 dicembre 2027 i casi specifici per i sistemi di rilevamento dei treni e le corrispondenti date di fine validità sono riesaminati, al fine di migliorare l'interoperabilità e l'armonizzazione del sistema ferroviario europeo per quanto riguarda la fattibilità economica.

Articolo 14 Abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) 2016/919 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai sottosistemi autorizzati a norma di tale regolamento che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 2.

I rispettivi capitoli/tabelle/documenti del regolamento abrogato continuano ad applicarsi ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità nella misura e per il periodo di tempo specificati dal regime transitorio stabilito per tali capitoli/tabelle/documenti in conformità all'allegato I, appendice B.

I gestori dell'infrastruttura continuano a essere vincolati dall'obbligo di notificare, entro il 16 gennaio 2020, la definizione dei controlli di compatibilità dei veicoli con l'infrastruttura per quanto riguarda il sistema ETCS e il sistema radio per le linee esistenti equipaggiate con ERTMS o GSM-R in esercizio, a norma del punto 6.1.2.4 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Per quanto riguarda i progetti avviati dopo il 16 gennaio 2020 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dell'infrastruttura notificano tali informazioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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