Regolamento (CE) n. 391/2009
Regolamento (CE) n. 391/2009
Leggi tuttoRegolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le...
Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano.
(GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2020
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Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l’accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell’autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 - ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
[...]
Art. 6. Requisiti delle navi cisterna
1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari riportati in allegato al presente regolamento.
2. Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all’allegato, destinati a venire a contatto con l’acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
3. Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione delle navi cisterna, conservati sia a bordo, sia in banchina, utilizzati per il carico e lo scarico dell’acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
4. La nave cisterna deve essere in adeguato stato di manutenzione senza vaste ed evidenti aree di ruggine e in buone condizioni di verniciatura, deve essere facilmente individuabile il tipo di servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne riportanti la dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50 metri.
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