// Documenti disponibili n: 46.357
// Documenti scaricati n: 36.239.823

Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20 agosto 2020 che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 277/16 del 26.08.2020
_____
Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, delregolamento (UE) 2020/698.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Articolo 2 regolamento (UE) 2020/698
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE
1. In deroga all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.
2. La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
Collegati:

ID 23631 | 14.03.2025 / In allegato
Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due “casi studio”, gli aeroporti ...

ID 20594 | 16.10.2023 / ANSFISA - In allegato
Nella Relazione che viene compilata ogni anno sono illustrate le attività...
ID 24041 | 28.05.2025
Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77 Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024