Slide background




Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024

ID 22296 | | Visite: 498 | News trasportoPermalink: https://www.certifico.com/id/22296

Segnalazione dell angolo cieco   Comune MI

Determinazione Dirigenziale Comune MI n. 4950 del 13.06.2024 / Angolo cieco MI

ID 22296 | 20.07.2024

Il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024, dopo la Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024, ha reintrodotto il divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3 privi di adesivi di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e lato marciapiede.

Il Comune di Milano ha diffuso un documento contenente le Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione dell’angolo cieco. Ulteriori informazioni sono state diffuse attraverso la pubblicazione delle FAQ.

Entrata in vigore
Il divieto, che si applica nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, è in vigore:
dal 1° Ottobre 2023, per i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t);
dal 1° Ottobre 2024, per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t).

Deroghe
A queste categorie di veicoli è consentito accedere e circolare nella ZTL “Area B” solo se dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
Nella prima fase di applicazione del divieto, è possibile accedere dimostrando il possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi avanzati di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti negli “angoli ciechi”:
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per i veicoli M3 ed N3 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco;
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per i veicoli M2 ed N2 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
La deroga riguarda quindi l’installazione dei dispositivi di rilevazione degli angoli ciechi, in presenza di un contratto di acquisto degli stessi, ma non riguarda gli adesivi di segnalazione, che devono essere già applicati su tutti i veicoli.

Procedura di Comunicazione di adeguamento del veicolo
Per accedere alla ZTL Area B i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3 e N2, N3, secondo il calendario dettagliato sopra, devono comunicare l’avvenuto adeguamento del veicolo secondo la seguente procedura:

1) Registrazione del veicolo sulla Sito di Area B
2) Selezionare il tipo di permesso e caricare i documenti richiesti

A) veicoli dotati del sistema:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco e dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– nel caso di veicoli che dispongano di sistemi già presenti al momento dell’acquisto, è necessaria la dichiarazione rilasciata dal produttore del veicolo, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati;
– nel caso di veicoli per i quali le tecnologie siano state installate after market, ossia in un momento successivo all’acquisto, è necessaria la dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati.

B) veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi: selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco (provvisorio)”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello.
La copia della documentazione che attesta l’acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere conservata a bordo del veicolo.

Caratteristiche tecniche

Sistemi di rilevamento
I sistemi di segnalazione per il conducente rilevano la presenza di ciclisti e pedoni in prossimità del veicolo ed emettono segnali di allerta per stimolare la reazione tempestiva di chi è alla guida del mezzo.
Devono essere in grado di evidenziare eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti ed essere omologati e conformi alla normativa vigente.

Adesivi di segnalazione dell’angolo cieco.
Gli adesivi di segnalazione visiva allertano i ciclisti e i pedoni sulla pericolosità di affiancarsi in aree (angoli ciechi) nelle quali il conducente non riesce a individuarli e devono:
– avere dimensioni non inferiori a 17 cm di larghezza x 25 cm di altezza
– riportare un testo leggibile da un ciclista o da un pedone ad una distanza di sicurezza dal veicolo.

Non è necessario che siano in italiano, l’importante è che il pittogramma sia di chiara interpretazione e che siano posizionati correttamente.

Le raccomandazioni sul posizionamento (ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 mt. da terra) tengono in considerazione le dimensioni e la forma dei veicoli:
– veicoli a motore: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).
– rimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– semirimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– autobus: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).

Collegati

Tags: Trasporto Strada Trasporto

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Dic 19, 2024 59

Circolare MIT Prot. 19264 del 04 Luglio 2024

Circolare MIT Prot. 19264 del 04 Luglio 2024 ID 23157 | 19.12.2024 Seguito circolare prot. n. 32982 del 3 novembre 2023 recante “Riordino, in coerenza delle disposizioni del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022, delle istruzioni relative all’iscrizione al RUI nonché alle attività di accesso ai corsi di… Leggi tutto
Dic 19, 2024 50

Circolare MIT Prot. 35518 del 12 Dicembre 2024

Circolare MIT Prot. 35518 del 12 Dicembre 2024 ID 23156 | 19.12.2024 Obblighi di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre… Leggi tutto
Dic 17, 2024 63

Direttiva 2013/38/UE

Direttiva 2013/38/UE ID 23141 | 17.12.2024 Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 218 del 14.8.2013)… Leggi tutto
Dic 17, 2024 63

Decreto Legislativo 7 maggio 2015 n. 67

Decreto Legislativo 7 maggio 2015 n. 67 ID 23140 | 17.12.2024 Decreto Legislativo 7 maggio 2015 n. 67Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo. Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2015 (GU n.117 del… Leggi tutto
Dic 17, 2024 60

Direttiva (UE) 2024/3099

Direttiva (UE) 2024/3099 ID 23139 | 17.12.2024 Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L, 2024/3099, 16.12.2024) [box-note]Direttiva… Leggi tutto
Dic 16, 2024 114

Decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024

Decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 / Foglio di servizio elettronico NCC (FDSE) ID 23129 | 16.12.2024 Il Decreto disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello… Leggi tutto
Dic 06, 2024 93

Direttiva (UE) 2024/3017

Direttiva (UE) 2024/3017 / Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo ID 23069 | 06.12.2024 Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi… Leggi tutto
Circolare Ministero dell Interno del 29 novembre 2024 Revisione biennale tachigrafo
Dic 02, 2024 377

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale tachigrafo

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori ID 23050 | 02.12.2024 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 - Richiesta chiarimenti sulla revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori (Circ. n.… Leggi tutto
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n  179
Nov 29, 2024 144

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 ID 23037 | 29.11.2024 Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di… Leggi tutto

Più letti Trasporto