Slide background




Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024

ID 22296 | | Visite: 459 | News trasportoPermalink: https://www.certifico.com/id/22296

Segnalazione dell angolo cieco   Comune MI

Determinazione Dirigenziale Comune MI n. 4950 del 13.06.2024 / Angolo cieco MI

ID 22296 | 20.07.2024

Il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024, dopo la Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024, ha reintrodotto il divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3 privi di adesivi di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e lato marciapiede.

Il Comune di Milano ha diffuso un documento contenente le Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione dell’angolo cieco. Ulteriori informazioni sono state diffuse attraverso la pubblicazione delle FAQ.

Entrata in vigore
Il divieto, che si applica nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, è in vigore:
dal 1° Ottobre 2023, per i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t);
dal 1° Ottobre 2024, per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t).

Deroghe
A queste categorie di veicoli è consentito accedere e circolare nella ZTL “Area B” solo se dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
Nella prima fase di applicazione del divieto, è possibile accedere dimostrando il possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi avanzati di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti negli “angoli ciechi”:
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per i veicoli M3 ed N3 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco;
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per i veicoli M2 ed N2 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
La deroga riguarda quindi l’installazione dei dispositivi di rilevazione degli angoli ciechi, in presenza di un contratto di acquisto degli stessi, ma non riguarda gli adesivi di segnalazione, che devono essere già applicati su tutti i veicoli.

Procedura di Comunicazione di adeguamento del veicolo
Per accedere alla ZTL Area B i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3 e N2, N3, secondo il calendario dettagliato sopra, devono comunicare l’avvenuto adeguamento del veicolo secondo la seguente procedura:

1) Registrazione del veicolo sulla Sito di Area B
2) Selezionare il tipo di permesso e caricare i documenti richiesti

A) veicoli dotati del sistema:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco e dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– nel caso di veicoli che dispongano di sistemi già presenti al momento dell’acquisto, è necessaria la dichiarazione rilasciata dal produttore del veicolo, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati;
– nel caso di veicoli per i quali le tecnologie siano state installate after market, ossia in un momento successivo all’acquisto, è necessaria la dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati.

B) veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi: selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco (provvisorio)”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello.
La copia della documentazione che attesta l’acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere conservata a bordo del veicolo.

Caratteristiche tecniche

Sistemi di rilevamento
I sistemi di segnalazione per il conducente rilevano la presenza di ciclisti e pedoni in prossimità del veicolo ed emettono segnali di allerta per stimolare la reazione tempestiva di chi è alla guida del mezzo.
Devono essere in grado di evidenziare eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti ed essere omologati e conformi alla normativa vigente.

Adesivi di segnalazione dell’angolo cieco.
Gli adesivi di segnalazione visiva allertano i ciclisti e i pedoni sulla pericolosità di affiancarsi in aree (angoli ciechi) nelle quali il conducente non riesce a individuarli e devono:
– avere dimensioni non inferiori a 17 cm di larghezza x 25 cm di altezza
– riportare un testo leggibile da un ciclista o da un pedone ad una distanza di sicurezza dal veicolo.

Non è necessario che siano in italiano, l’importante è che il pittogramma sia di chiara interpretazione e che siano posizionati correttamente.

Le raccomandazioni sul posizionamento (ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 mt. da terra) tengono in considerazione le dimensioni e la forma dei veicoli:
– veicoli a motore: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).
– rimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– semirimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– autobus: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).

Collegati

Tags: Trasporto Strada Trasporto

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Dic 06, 2024 54

Direttiva (UE) 2024/3017

Direttiva (UE) 2024/3017 / Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo ID 23069 | 06.12.2024 Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi… Leggi tutto
Circolare Ministero dell Interno del 29 novembre 2024 Revisione biennale tachigrafo
Dic 02, 2024 266

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale tachigrafo

Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 / Revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori ID 23050 | 02.12.2024 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 novembre 2024 - Richiesta chiarimenti sulla revisione biennale del tachigrafo e aspetti sanzionatori (Circ. n.… Leggi tutto
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n  179
Nov 29, 2024 107

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179

Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 ID 23037 | 29.11.2024 Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 179 Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di… Leggi tutto
Decreto 21 ottobre 2024  Elementary First Aid
Nov 13, 2024 197

Decreto 21 ottobre 2024 / Elementary First Aid

in IMO
Decreto 21 ottobre 2024 / Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare ID 22932 | 13.11.2024 Decreto 21 ottobre 2024 Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid). (GU n.266 del 13.11.2024) Entrata in vigore: 01.01.2025 __________ Art. 1. Finalità 1. Il… Leggi tutto
Decreto 21 ottobre 2024   Corso di formazione per formatore marittimo
Nov 13, 2024 161

Decreto 21 ottobre 2024 / Train the Trainer

in IMO
Decreto 21 ottobre 2024 / Corso di formazione per formatore marittimo ID 22931 | 13.11.2024 Decreto 21 ottobre 2024 Corso di formazione per formatore (Train the Trainer). (GU n.266 del 13.11.2024) Entrata in vigore: 01.01.2025 ________ Finalità 1. Il presente decreto istituisce il corso di… Leggi tutto
Nov 11, 2024 121

Circolare MIT Prot. n. 31463 del 08 Novembre 2024

Circolare MIT Prot. n. 31463 del 08 Novembre 2024 / Regolamento 134 ID 22914 | 12.11.2024 Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Corrigendum… Leggi tutto
Nov 11, 2024 139

Regolamento UNECE n. 134

Regolamento UNECE n. 134 ID 22913 | 11.11.2023 Regolamento n. 134 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei relativi componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei… Leggi tutto
Circolare Prot  n  33865 del 7 novembre 2024
Nov 11, 2024 236

Circolare Min. Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024

Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024 ID 22908 | 11.11.2024 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 33865 del 7 novembre 2024 OGGETTO: Nota Risposta - Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo… Leggi tutto
Nov 02, 2024 187

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse   Anno 2023
Ott 30, 2024 166

Relazione annuale sicurezza ferrovie interconnesse - Anno 2023

Relazione annuale sulla sicurezza delle ferrovie interconnesse / ANSIFA Anno 2023 ID 22835 | 30.10.2025 / ANSFISA - In allegato La Relazione ha l’obiettivo ambizioso di fornire un quadro il più possibile preciso della salute del sistema ferroviario nazionale in termini di sicurezza, attraverso i… Leggi tutto

Più letti Trasporto