Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024
ID 22296 | | Visite: 422 | News trasporto | Permalink: https://www.certifico.com/id/22296 |
Determinazione Dirigenziale Comune MI n. 4950 del 13.06.2024 / Angolo cieco MI
ID 22296 | 20.07.2024
Il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024, dopo la Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024, ha reintrodotto il divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3 privi di adesivi di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e lato marciapiede.
Il Comune di Milano ha diffuso un documento contenente le Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione dell’angolo cieco. Ulteriori informazioni sono state diffuse attraverso la pubblicazione delle FAQ.
Entrata in vigore
Il divieto, che si applica nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, è in vigore:
– dal 1° Ottobre 2023, per i veicoli M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t);
– dal 1° Ottobre 2024, per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t).
Deroghe
A queste categorie di veicoli è consentito accedere e circolare nella ZTL “Area B” solo se dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
Nella prima fase di applicazione del divieto, è possibile accedere dimostrando il possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi avanzati di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti negli “angoli ciechi”:
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per i veicoli M3 ed N3 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco;
– fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per i veicoli M2 ed N2 muniti però di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.
La deroga riguarda quindi l’installazione dei dispositivi di rilevazione degli angoli ciechi, in presenza di un contratto di acquisto degli stessi, ma non riguarda gli adesivi di segnalazione, che devono essere già applicati su tutti i veicoli.
Procedura di Comunicazione di adeguamento del veicolo
Per accedere alla ZTL Area B i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3 e N2, N3, secondo il calendario dettagliato sopra, devono comunicare l’avvenuto adeguamento del veicolo secondo la seguente procedura:
1) Registrazione del veicolo sulla Sito di Area B
2) Selezionare il tipo di permesso e caricare i documenti richiesti
A) veicoli dotati del sistema:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco e dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– nel caso di veicoli che dispongano di sistemi già presenti al momento dell’acquisto, è necessaria la dichiarazione rilasciata dal produttore del veicolo, attestante la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello di sensori, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati;
– nel caso di veicoli per i quali le tecnologie siano state installate after market, ossia in un momento successivo all’acquisto, è necessaria la dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati.
B) veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto:
per i veicoli già dotati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi: selezionare “Area B Divieto di accesso angolo cieco (provvisorio)”.
Selezionare la categoria di appartenenza (M3 e N3 oppure M2 e N2) e digitare la targa del veicolo.
Caricare i documenti in PDF di dimensione complessiva non superiore a 3 MB:
– copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo;
– copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello.
La copia della documentazione che attesta l’acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere conservata a bordo del veicolo.
Caratteristiche tecniche
Sistemi di rilevamento
I sistemi di segnalazione per il conducente rilevano la presenza di ciclisti e pedoni in prossimità del veicolo ed emettono segnali di allerta per stimolare la reazione tempestiva di chi è alla guida del mezzo.
Devono essere in grado di evidenziare eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti ed essere omologati e conformi alla normativa vigente.
Adesivi di segnalazione dell’angolo cieco.
Gli adesivi di segnalazione visiva allertano i ciclisti e i pedoni sulla pericolosità di affiancarsi in aree (angoli ciechi) nelle quali il conducente non riesce a individuarli e devono:
– avere dimensioni non inferiori a 17 cm di larghezza x 25 cm di altezza
– riportare un testo leggibile da un ciclista o da un pedone ad una distanza di sicurezza dal veicolo.
Non è necessario che siano in italiano, l’importante è che il pittogramma sia di chiara interpretazione e che siano posizionati correttamente.
Le raccomandazioni sul posizionamento (ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 mt. da terra) tengono in considerazione le dimensioni e la forma dei veicoli:
– veicoli a motore: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).
– rimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– semirimorchi: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro)
– autobus: 3 adesivi (2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro).
Collegati
Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Tags: Trasporto Strada Trasporto