Legge 25 novembre 2024 n. 177
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Legge 25 novembre 2024 n. 177 / Revisione codice della strada
ID 21593 | Update 29.11.2024 - Pubblicata in GU
Legge 25 novembre 2024 n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(GU Serie Generale n.280 del 29.11.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2024
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Titolo I Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo
Capo I Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
Capo II Della sospensione della patente di guida
Capo III Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo
Titolo II Micromobilità
Capo I Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica
Capo II Delle regole di circolazione
Titolo III Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
Capo I Dei passaggi a livello
Capo II Auto di sicurezza - safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra
Titolo IV Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade
Capo I Della disciplina e della tariffazione della sosta
Capo II Della circolazione in casi particolari e delle strade
Titolo V Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali
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Update 20.11.2024 / Atto 1086
In data 20 Novembre 2024, il Senato ha approvato DdL Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Atteso in GU.
Allegato testo approvato Senato (Atto 1086)
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Update 28.03.2024
Atto Camera: 1435 "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
Il 27 marzo 2024 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il DDL sul nuovo codice della strada con 163 sì e 107 voti contrari. Il testo ora passa all'esame del Senato.
La Camera ha approvato il disegno di legge: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (C. 1435-A) e le abbinate proposte di legge (C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483). Il provvedimento passa all'altro ramo del Parlamento.
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Alcune delle novità approvate:
- TELEFONINI E GUIDA PERICOLOSA - La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Viene inserita anche la mini sospensione automatica (senza l'intervento del prefetto) della patente per chi viene sorpreso al volante con lo smartphone in mano: patente sospesa per una settimana se su questa ci sono almeno 10 punti, se però i punti sono meno di dieci la sospensione della patente sarà di 15 giorni. I tempi, poi, raddoppiano se l'uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.
- GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Tolleranza zero: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Sarà poi proibito circolare senza aver installato sulla macchiana l'alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
- GUIDA SOTTO STUPEFACENTI - Chi viene trovato alla guida drogato, invece, non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.
- ECCESSO DI VELOCITA' - Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni.
- ABBANDONO DI ANIMALI - Revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.
- BICI E MONOPATTINI - Più tutele per i ciclisti: oltre all'aumento delle piste ciclabili scatta l'obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per i monopattini scatta l'obbligo di targa, casco e assicurazione. Il ddl impone il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
- AUTOVELOX - Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole.
- SUPERCAR. Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto "potenti" per i neopatentati. Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Ma il limite di potenza si è un po' ammorbidito. L'attuale Codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.
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