Linee guida sistemi avanzati rilevamento pedoni/ciclisti angolo cieco / Comune MI
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Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti presenza angolo cieco / Status 07.2024
ID 20144 | Update 20.07.2024 / In allegato
Il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 4950 del 13.06.2024, dopo la Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024, ha reintrodotto il divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3 privi di adesivi di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi di rilevazione della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e lato marciapiede.
Il Comune di Milano ha diffuso un documento contenente le Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione dell’angolo cieco. (vedi anche in allegato). Ulteriori informazioni sono state diffuse attraverso la pubblicazione delle FAQ.
Prossimo divieto ZTL Area B:
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- dal 1° Ottobre 2024, per i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t).
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vedi tutto
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1884/2024 pubblicata il 26 febbraio 2024 ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la sentenza TAR Lombardia del n. 2270 del 23 novembre 2023 che aveva annullato la delibera con cui era stato introdotto l’obbligo per gli autocarri di categoria M2, M3, N2 ed N3 di dotarsi di sistemi di rilevamento di pedoni e ciclisti e di adesivi di segnalazione dell'angolo cieco.
Il TAR della Lombardia con la sentenza del n. 2270 del 23 novembre 2023 ha annullato il provvedimento del Comune di Milano di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 971 del 11 luglio 2023, con cui obbliga i veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di dotarsi di dispositivi per la segnalazione di pedoni e ciclisti nell'angolo cieco e di adesivi con l'indicazione dell'angolo morto.
Update 09.08.2023: Deliberazione di giunta comunale n. 971 del 11 luglio 2023
Il Comune di Milano detta le Linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 971 del 11 luglio 2023.
L’angolo cieco può essere definito come la zona inaccessibile al campo visivo del conducente di un veicolo il quale, quindi, non ha una visione chiara e precisa di ciò che lo circonda, e questo rappresenta, pertanto, un pericolo per gli utenti vulnerabili della strada, ed in particolare per i pedoni e per i ciclisti.
Il campo visivo e il c.d. “angolo cieco” variano in funzione della sagoma e della costruzione del veicolo.
Con particolare riferimento ai mezzi ingombranti, anche a causa della loro tipica configurazione con la cabina sopra il motore, e dell’elevata posizione della stessa, i c.d. “angoli ciechi” risultano particolarmente allargati con un sensibile peggioramento della visibilità diretta attorno alla cabina dell’autocarro dal sedile del conducente, e ciò comporta che le manovre di svolta risultano talmente pericolose da poter provocare per esempio collisioni tra gli autocarri in svolta a destra ed i ciclisti.
Al fine di tutelare la sicurezza stradale urbana, con deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023, essendo stato stimato come ancora alto il tasso di incidenti stradali, anche mortali, è stato introdotto il divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) “Area B” per i veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 e M3 ed N2 e N3.
A queste categorie di mezzi sarà consentito accedere e circolare nella ZTL “Area B” solo se dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, ed equipaggiati di adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco. Data la disponibilità sul mercato di numerosi sistemi di rilevamento, con caratteristiche tecniche anche molto diverse, e di adesivi di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, le presenti Linee Guida intendono fornire agli operatori uno strumento di orientamento utile per la scelta degli stessi.
All’interno delle presenti Linee Guida sono altresì fornite alcune indicazioni in merito all’installazione dell’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco e dei sistemi di rilevamento di pedoni e ciclisti in prossimità del veicolo. Con particolare riferimento ai sistemi di rilevamento, l’installazione andrà in ogni caso effettuata nel rispetto di tutto quanto indicato dai produttori dei sistemi stessi.
Le presenti Linee Guida indicano, inoltre, ai soggetti interessati dal provvedimento in oggetto le modalità e le procedure per comunicare agli uffici competenti l’avvenuta installazione sul veicolo di tutto quanto richiesto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 971/2023, e poter quindi circolare nella ZTL “Area B” in deroga al divieto previsto.
Si raccomanda infine, a tutti gli utenti della strada, di utilizzare sempre la massima prudenza e a circolare nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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Le apparecchiature da installarsi sui veicoli delle categorie M2 e M3 ed N2 e N3 devono essere funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo e devono essere in grado di emettere un segnale di avvertimento tempestivo ottico e/o acustico e/o tattile tale da stimolare una reazione tempestiva del conducente.
Le apparecchiature devono essere installate almeno in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato destro dello stesso.
Questa indicazione è formulata per essere applicata ai veicoli sviluppati per la circolazione a destra. Nel caso dei veicoli sviluppati per la circolazione a sinistra, l’indicazione deve essere applicata invertendo il criterio indicato. Si raccomanda inoltre l’installazione dei sistemi in oggetto, oltre che in prossimità della parte anteriore del veicolo, su entrambi i lati dello stesso al fine di consentire al conducente di avere dalla cabina una visibilità più chiara e precisa di tutto ciò che lo circonda.
Le apparecchiature di rilevamento dovranno ricomprendere un sistema che segnali opportunamente al conducente eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti.
Le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologati e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile.
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Gli adesivi da apporre sui mezzi
Collegati
Sentenza TAR Lombardia n. 2770 del 23.11.2023
Sentenza CS n. 1884 del 26.02.2024
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
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