Regolamento (UE) 2024/2803
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Regolamento (UE) 2024/2803 / Cielo Unico Europeo
ID 23796 | 10.04.2025
Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo.
(GU L, 2024/2803, 11.11.2024)
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l’istituzione e l’efficace funzionamento del cielo unico europeo al fine di rafforzare il livello di sicurezza del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e di migliorare le prestazioni globali della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Il cielo unico europeo prevede una rete paneuropea coerente, uno spazio aereo progressivamente più integrato e sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati su sicurezza, efficienza, interoperabilità e modernizzazione tecnologica, a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo, dei cittadini e dell’ambiente.
2. L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le prescrizioni degli stessi in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa di cui all’articolo 55. Il presente regolamento non contempla operazioni e addestramento militari. È assicurato il coordinamento con le autorità militari al fine di individuare e affrontare i potenziali effetti dell’applicazione del presente regolamento sulle attività militari.
3. L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 («convenzione di Chicago»). In tale contesto il presente regolamento, nei settori che disciplina, mira ad assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle norme adottate per la sua attuazione.
4. Il presente regolamento si applica allo spazio aereo, nell’ambito della regione EUR dell’ICAO, per il quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo. Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regolamento allo spazio aereo di loro responsabilità nell’ambito di altre regioni dell’ICAO, a condizione che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri.
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