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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

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Certifico Perizia Conformità macchine

Perizia Conformità Sicurezza Macchine
€ 180,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-14-2
10.1
2023
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doc
Modello
500
IT
CM22

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico Perizia Conformità Sicurezza Macchine

    Ed. 10.1 2023

    Ed. 10.1 del 12 Maggio 2023 (Rev. 23a 2000/2023)

    La Perizia, anche in forma di attestazione non giurata, è prevista dall'Art 11 c. 1 del D.P.R. 459/1996 e deve essere prodotta da chiunque noleggi/venda/conceda in uso o in locazione macchine o componenti di sicurezza immessi nel mercato prima del 21.09.1996 data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996 attuazione "prima" Direttiva macchine 89/392/CEE.

    D.P.R. 459/1996  Art. 11 c. 1 e 3 (Norme finali e transitorie) -in vigore non abrogato dal D.Lgs. 17/2010

    in particolare il comma 1:
    "1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

    Con l'aggiornamento Ed. 10.1 Maggio 2023, sono state aggiornate le attestazioni e dichiarazioni inerenti le macchine ed attrezzature in accordo con il D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 17/2010.

    In particolare, per quanto riguarda, il modello “07. Attestazione Attrezzature di lavoro Noleggio - Concessione in uso Mod. 03 2023” l’aggiornamento è dovuto alle modifiche all'articolo 72 del D.Lgs 81/2008 apportate dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in GU n.103 del 04.05.2023 ed in vigore dal 05 maggio 2023.

    Nota importante: 
    Dalla Ed. 6.0 è presente un documento sulla "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria UNI 11063:2017", pubblicata a Febbraio 2017, con estratto della stessa e con tutte le definizioni delle norme di riferimento sulla manutenzione, che, può discriminare:

    - un adeguamento a norma TUS;
    - nuova immissione nel mercato o nuova messa in servizio (marcatura CE).

    e quindi una nuova attestazione/perizia/marcatura CE.


    UNI 11063:2017

    Manutenzione - Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria
    La presente norma definisce i criteri di classificazione delle attività di Manutenzione distinguendoli in Ordinaria e Straordinaria, al fine di fornire un quadro di riferimento che consenta di uniformare i comportamenti degli utenti nella gestione e contabilizzazione delle risorse utilizzate, secondo i criteri della Contabilità Industriale (analitica) e Generale, in modo coerente e significativo anche sul piano organizzativo e operativo. 

    Si applica a tutti i settori in cui è prevista un'attività di manutenzione.

    Data entrata in vigore : 02 febbraio 2017

    Vedi UNI

    I modelli presentati nel Prodotto, riguardano la Perizia di Conformità sulla Sicurezza di macchine (Perizia su Conformità normativa di un bene), e devono essere redatti da esperti del settore; in relazione alle necessità richieste, sono stati predisposti 3 Modelli di Perizia previsti dalla legislazione:

    Nuovi Modelli Struttura

    A. Perizia Semplice

    B. Perizia Asseverata
    Rif. Codice Penale agli artt. 476 e seguenti - falso ideologico e materiale.

    C. Perizia Asseverata e Giurata
    Rif. Codice Penale agli artt. 476 e seguenti - falso ideologico e materiale; art. 483 - falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

    Nell'ordinamento italiano la perizia stragiudiziale o extragiudiziale (perizia) può essere redatta da un perito, (esperto in una determinata disciplina non giuridica) per attestare, nel caso, la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme).

    Modelli di Perizia con schede di adeguamento, che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE, in accordo con:

    D. Lgs. 17/2010 Art. 18 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3 Norme finali
    D. Lgs. 81/2008 Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
    D. Lgs. 81/2008 Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
    D. Lgs. 81/2008 Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso

    Il file formato Adobe portfolio allegato contiene (aggiornamenti in rosso):

    00. Perizia Ed. 10.1 2023 - Info
    01. Perizia Semplice Ed. 10.0 2023 [docx]
    02. Perizia Asseverata Ed. 10.0 2023 [docx]
    03. Perizia Asseverata e Giurata Ed. 10.0 2023 [docx]
    04. Quadro conformità Requisiti Allegato V TUS [docx]
    05. Elenco Requisiti All. V Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 [pdf]
    06. Norme tecniche applicate[docx]
    07. Allegato V D.Lgs 81_2008 - Norme tecniche - Rev. 4.0 2023 [pdf]
    08. Attestazione D.Lgs. 17 2010 Vendita Locazione Macchine Mod. 01 2023 [docx]
    09. Attestazione D.Lgs. 81 2008 Vendita Locazione Attrezzature Mod. 02 2023 [docx]
    10. Attestazione Attrezzature di lavoro Noleggio - Concessione in uso Mod. 03 2023 [docx]
    11. Dichiarazione D.Lgs. 81 2008 Manutenzione Macchine Mod. 04 2023 [docx]
    12. Modello Stima e Valutazione dei Rischi - metodo semplificato [docx]
    13. Elenco pericoli UNI EN ISO 12100 [docx]
    14. Modello Accordo di riparazione macchine non a norma [docx]
    15. Manutenzione definizioni UNI 11063 Rev. 6.0 2023 [pdf]
    16. Manutenzione - Terminologia UNI EN 13306:2018 [pdf]
    17. Direttiva macchine - Stato dell’arte [pdf]
    18. 18. Regola dell'arte - I riferimenti normativi Rev. 1.0 2021 [pdf]
    19. Normativa
    20. Allegato V file CEM [cem]
    21. Raccolta Pittogrammi ISO 11684 [jpg/png]
    22. Raccolta nuova Segnaleticdi Sicurezza EN ISO 7010 [jpg/png]

    Novità Ed. 10.1 2023:

    Aggiornato 08. Attestazione D.Lgs. 17 2010 Vendita Locazione Macchine Mod. 01 2023 [docx]
    Aggiornato 09. Attestazione D.Lgs. 81 2008 Vendita Locazione Attrezzature Mod. 02 2023 [docx]
    Aggiornato 10. Attestazione Attrezzature di lavoro Noleggio - Concessione in uso Mod. 03 2023 [docx]
    Aggiornato 11. Dichiarazione D.Lgs. 81 2008 Manutenzione Macchine Mod. 04 2023 [docx]

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  • Certifico Perizia Conformità Sicurezza Macchine

    1. Quadro normativo di riferimento

    1.1 D.Lgs 17/2010 Art. 18
    1.2 D.P.R. 459/96 Art.11 c. 1,3
    1.3 D.Lgs 81/2008
    1.4 D.Lgs 81/2008 Allegato V
    1.5 Norme Tecniche

    1.1 D.Lgs 17/2010 Art. 18
    (Abrogazioni)

    1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

    1.2 D.P.R. 459/96 Art. 11
    (Norme finali e transitorie)

    1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

    1.3 D.Lgs 81/2008 Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

    1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

    D.Lgs 81/2008 Art. 70 - Requisiti di sicurezza

    1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

    2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

    3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

    Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

    (GU n.158 del 12.07.1955 - S.O.)

    Abrogato da: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

    " data-original-title="Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547">decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

    D.Lgs 81/2008 Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

    1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

    2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
    b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
    c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
    d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

    3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

    4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
    a) le attrezzature di lavoro siano:
    1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
    2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
    2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
    b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

    5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

    DPR 459/96 Art. 1  comma 3, secondo periodo

    3.
    ...
    Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

    1.4 D.Lgs 81/2008 Allegato V
    Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione (ndr D.P.R. 459/96)

    1.5 Norme tecniche

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