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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

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CEM4 Versioni "COMPLETE" e "SUITE"

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Certifico Attestazione idoneita' mezzi trasporto rifiuti

Attestazione idoneita' mezzi trasporto rifiuti
€ 80,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-17-3
5.0
2023
docx
pdf
Modello
---
cadr10

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Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico Attestazione idoneita' mezzi trasporto rifiuti

    Ed. 2023

    Modello di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, 

    Modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014

    Comunicazione ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’albo nella categoria 2bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120

    in accordo con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 - Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili, che ha modificato la deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, con la Circolare n. 1 del 04 febbraio che ha corretto l’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020 ed in ultimo con la Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 (in vigore dal 15.03.2023).

    Deliberazione n. 3 del 24 Giugno 2020

    Il modello di Attestazione consente di redigere un documento completo e conforme alle norme vigenti in materia di trasporto rifiuti e può essere di particolare aiuto, attraverso suggerimenti e allegati specifici, ad individuare ed attestare l'idoneità dei mezzi al trasporto di rifiuti in regime ADR.

    L'Attestazione deve essere redatta e sottoscritta dal Responsabile Tecnico (D.M. 3 Giugno 2014, n. 120), secondo il Modello dell'Allegato A della Deliberazione n. 3 del 24 Giugno 2020, integrata da dettagli sui mezzi di trasporto e su trasporto ADR se previsto.

    Con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l'Albo gestori prevede nuovi compiti per il Responsabile tecnico, relativamente all'attestazione dei mezzi di trasporto rifiuti per le carrozzerie mobili che devono essere abbinate in modo puntuale con i rifiuti trasportati.

    Decreto 3 giugno 2014, n. 120
    Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

    3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore,
    documentazione:
    a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;


    Documenti:

    01. Modello di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120  [Ed. 5.0 2023]
    02. Modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014 

    03. Comunicazione ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’albo nella categoria 2bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 
    04. Elenco Caratteristiche di pericolo HP
    05. Classi ADR
    06. Etichette ADR
    07. Rischi associati Classi ADR
    08. Equipaggiamento ADR
    09. Elenco CER
    10. Raccolta normativa [Ed. 5.0 2023]
    11. Linee guida 

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    Comunicazioni dirette previste al riguardo.

  • Certifico Attestazione idoneità mezzi trasporto rifiuti

    Deliberazione n. 3 del 24 Giugno 2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali

    Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

    Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014)

    1. All’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”
    b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.”
    2. L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.

    Articolo 2 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)

    Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.

    Articolo 3 (Provvedimenti di iscrizione)

    1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
    2. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
    3. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

    Articolo 4 (Periodo transitorio)

    I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla presente delibera sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione.

    Articolo 5 (Entrata in vigore)

    La presente deliberazione entra in vigore il 2 febbraio 2021.

    ....

    Decreto 3 giugno 2014, n. 120
    Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
    ....

    3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

    a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
    ....


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