Certifico Percorso Conformità CE
Ed. 9.0 2019
Cosa occorre fare per la marcatura CE dei Prodotti previsti dalle nuove Direttive CE/UE 2014/2016.
Il Percorso di Conformità CE di Macchine e Prodotti Elettrici, illustra in modo completo il corretto processo di applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle principali nuove Direttive di prodotto UE 2014/2016 relative alla Marcatura CE.
Ed. 9.0 2019 del 30 Luglio 2019
- Aggiunta scheda Percorso di conformità direttiva RoHS III;
- Aggiornati testi consolidati Direttive (RoHS, ATEX);
- Inseriti norme di recepimento IT;
- Aggiornate norme armonizzate ed inseriti elenchi consolidati norme armonizzate DM e ATEX;
- Miglioramenti grafici.
Il 20 Aprile 2016 sono entrate definitivamente in vigore tutte le nuove Direttive di Prodotto UE allineate al NQN (Nuovo Quadro Normativo).
Nella Tabella sottostante, si evidenziano le nuove Direttive UE 2014(1), con la Direttiva sostituita(2), la data di entrata in vigore(3) e la data di abrogazione della Direttiva sostituita(4):
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Comunicazioni dirette previste al riguardo.
Oltre a cambiamenti formali, con le nuove Direttive UE tutti gli operatori economici della filiera sono interessati a immettere nel mercato prodotti sicuri, in particolare sono chiaramente definiti gli obblighi delle seguenti figure:
Fabbricante:
la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
Rappresentante autorizzato:
la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
Importatore:
la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico originario di un paese terzo;
Distributore:
la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.
Prodotto:
Il prodotto raccoglie Documentazione sulla Marcatura CE di Macchine e Prodotti Elettrici, in particolare vengono interpretate le Direttive di riferimento, evidenziati gli obblighi Tecnico-Documentali, proposti esempi di Valutazione dei Rischi, Dichiarazioni di Conformità UE, Fascicolo Tecnico di Costruzione, Manuale di Istruzioni per l'Uso la Manutenzione, ecc.
Il tutto è stato strutturato a SEZIONI/CAPITOLI in formato pdf facilmente elaborabile, stampabile e archiviabile.
001. Guida elaborata da Certifico S.r.l. al fine di far comprendere con degli schemi riepilogati e descrizioni sintetiche i percorsi di conformità delle seguenti direttive:
- Direttiva 2006/42/CE (Macchine)
- Direttiva 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva 2014/30/UE (EMCD)
- Direttiva 2014/68/UE (PED)
- Direttiva 2014/34/UE (ATEX)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS III)
002. Raccolta dei testi delle 5 direttive citate al punto 1 aggiornati 2019;
003. Raccolta di tutte le leggi nazionali di recepimento delle 6 direttive (se disponibili);
004. Raccolta degli elenchi (ultima pubblicazione in gazzetta ufficiale europea) delle norme tecniche armonizzate delle direttive;
005. Raccolta delle guide ufficiali (ultime versioni disponibili) delle Commissione Europea in merito alle direttive;
006. Raccolta Documentazione UE
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Certifico Percorso Conformità CE
Il Prodotto tratta i percorsi di conformità da seguire per le direttive:
- Direttiva 2006/42/CE (Macchine)
- Direttiva 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva 2014/30/UE (EMCD)
- Direttiva 2014/68/UE (PED)
- Direttiva 2014/34/UE (ATEX)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS III)
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine
1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
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