Certifico SDS Schede Dati di Sicurezza
Modello Precompilato SDS e Linee guida Check-list per una corretta elaborazione
Un Prodotto per l'elaborazione guidata della SDS su Modello precompilato formato doc (Scheda Dati di Sicurezza/Safety Data Sheet) in accordo con il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 e s.m.i.
Completo di Guida e check list per una corretta elaborazione.
Sono inoltre presenti tutte le Guide ufficiali in IT dell'ECHA Agenzia Chimica Europea.
Legislazione aggiornata a corredo.
Le Schede di Dati di Sicurezza sono un metodo efficace e bene accettato per fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele all'interno dell’UE e sono diventate parte integrante del sistema di cui al Regolamento REACH.
La SDS prevede un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale.
La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5 del REACH).
01. Focus SDS [pdf]
02. Modello Precompilato SDS [doc]
03. SDS Scheda Dati Sicurezza ECHA IT [pdf]
04. Regolamento REACH Testo consolidato - 10.04 [pdf]
05. ECHA [html]
06. ECHA Lgislazione [html]
07. Guide Pratiche ECHA IT [pdf]
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I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
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Certifico SDS Schede Dati di Sicurezza
Le schede di dati di sicurezza sono un metodo efficace e bene accettato per fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele all’interno dell’UE e sono diventate parte integrante del sistema di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Le prescrizioni iniziali del REACH relative alle schede di dati di sicurezza sono state ulteriormente adeguate affinché tengano conto delle norme per le schede di dati di sicurezza stabilite dal Sistema globale armonizzato (GHS) e dell’attuazione di altri elementi del GHS nella normativa della UE introdotti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) mediante un aggiornamento dell’allegato II del REACH (in appresso ”Revisione dell’allegato II”).
La scheda di dati di sicurezza costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora:
• una sostanza (e a decorrere dal 1° giugno 2015 una miscela) risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del CLP;
• una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE (DPD) (fino al 1° giugno 2015) o
• una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento REACH oppure
• una sostanza sia compresa nell'elenco delle sostanze candidate all’eventuale autorizzazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1 del regolamento REACH per qualunque altro motivo. (Cfr. articolo 31, paragrafo 1 del REACH).
A determinate condizioni, anche alcune miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ai sensi della DPD o come pericolose ai sensi del CLP necessitano di una SDS (cfr. articolo 31, paragrafo 3 del REACH modificato dal CLP).
Nel caso di articoli non è necessario fornire una SDS.
Sebbene, per pochi specifici articoli, il formato della SDS può essere utilizzato per comunicare informazioni di sicurezza a valle della catena di approvvigionamento, ciò non risulta adatto per la maggior parte degli articoli.
La SDS prevede un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale.
La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5 del REACH).
Se è necessario preparare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per una sostanza, le informazioni nella SDS della sostanza devono essere coerenti con quelle fornite all’interno della CSR nonché con quelle del fascicolo di registrazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del REACH, i dichiaranti e gli utilizzatori a valle ai quali è richiesto di preparare una CSR, devono presentare lo scenario d’esposizione o gli scenari d’esposizione pertinenti in un allegato alla scheda di dati di sicurezza. Gli utilizzatori a valle devono prendere in considerazione le informazioni pertinenti sull’esposizione ricevute dai fornitori al momento della compilazione delle proprie schede di dati di sicurezza.
Nel caso delle miscele sono disponibili numerose opzioni per presentare gli scenari di esposizione pertinenti in un allegato o per inserire le informazioni pertinenti sull’esposizione nelle principali sezioni da 1 a 16 della SDS.
Se tuttavia, a un utilizzatore a valle viene richiesto di preparare la propria CSR ai sensi dell’articolo 31 del regolamento REACH e ciò comporta la generazione di uno scenario di esposizione, tale scenario deve essere presentato in un allegato alla SDS.
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