Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 20864 | 29.11.2023 / VVF Roma 2014
OGGETTO: Linee Guida per l’utilizzo di Funghi Radianti a GPL di potenza superiore a 3.5 kW per il riscaldamento in ambienti esterni.
Campo di applicazione
La presente Linea Guida è riferita a quegli apparecchi per il riscaldamento correntemente denominati “funghi radianti”, installati in ambienti esterni o ampiamente ventilati, alimentati con bombola di GPL collocata in apposito vano all’interno dell’elemento stesso e nel seguito denominati “apparecchi”.
E’ pertanto escluso dall’applicazione della Linea Guida l’utilizzo dei suddetti apparecchi in locali chiusi.
Nel seguito sono indicate le condizioni di utilizzo degli apparecchi in questione finalizzate alla prevenzione di pratiche scorrette e pericolose nel campo della prevenzione incendi. Caratteristiche degli apparecchi Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità alla direttiva apparecchi a gas 2009/142/CE (che sostituisce la precedente 90/396/CEE).
Tali apparecchi devono essere inoltre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni di prodotto redatte dal fabbricante.
Luoghi e condizioni di installazione e deposito
L’installazione degli apparecchi a cui si riferisce la presente Linea Guida è vietata negli ambienti chiusi. Essi possono invece essere installati in aree all’aperto o spazi ampiamente ventilati intendendo con ciò indicare uno spazio delimitato da pareti/superfici ove almeno un lato sia completamente privo di parete o con una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali, scegliendo il maggiore tra i due.
Ciò premesso l’utilizzo è consentito alle seguenti condizioni:
a) E’ vietata l’installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo;
b) L’alloggiamento bombola dell’apparecchio sia a distanza non inferiore a 1 m da:
- materiali combustibili;
- impianti elettrici;
c) La distanza di installazione da caditoie non sifonate (ivi comprese quelle stradali), griglie di aerazione, aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti sia non inferiore a 2 m;
...
segue in allegato
Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.
(GU n. 259 del 4 novembre 1985)
Abrogato da: Decreto30 giugno 2011
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