Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Mobilita' sostenibile nelle aree urbane.
(GU n.179 del 03.08.1998)
Art. 1.
1. Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991.
Art. 2.
1. I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualita' dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.
Art. 3.
1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unita' locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilita' aziendale.
Il piano e' finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.
2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra' contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilita' aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potra' avvalersi di consulenze esterne.
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