Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 23417 | 07.02.2025 / In allegato
Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "pseudonimizzazione" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di protezione dei dati. Nei suoi orientamenti, l'EDPB chiarisce la definizione e l'applicabilità della pseudonimizzazione e dei dati pseudonimizzati, nonché i vantaggi della pseudonimizzazione.
Gli orientamenti forniscono due importanti chiarimenti giuridici:
1. I dati pseudonimizzati, che potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'uso di informazioni aggiuntive, rimangono informazioni relative a una persona fisica identificabile e sono pertanto ancora dati personali. In effetti, se i dati possono essere ricollegati a una persona fisica dal titolare del trattamento o da qualcun altro, rimangono dati personali.
2. La pseudonimizzazione può ridurre i rischi e facilitare l'utilizzo degli interessi legittimi come base giuridica (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR), purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti del GDPR. Analogamente, la pseudonimizzazione può contribuire a garantire la compatibilità con la finalità originaria (articolo 6, paragrafo 4, GDPR).
Le linee guida spiegano anche in che modo la pseudonimizzazione può aiutare le organizzazioni a soddisfare i loro obblighi relativi all'attuazione dei principi di protezione dei dati (articolo 5 GDPR), protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25 GDPR) e sicurezza (articolo 32 GDPR).
Infine, le linee guida analizzano le misure tecniche e le garanzie, quando si utilizza la pseudonimizzazione, per garantire la riservatezza e impedire l'identificazione non autorizzata delle persone.
Gli orientamenti saranno oggetto di consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2025, offrendo ai portatori di interessi l'opportunità di formulare osservazioni e consentendo l'integrazione degli sviluppi futuri nella giurisprudenza.
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Fonte: EDPB
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