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Nota VVF n. 4494 del 05.04.2019

ID 8884 | | Visite: 5669 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/8884

D P R  n  151 2011 Serbatoi GPL uso agricolo

Nota VVF n. 4494 del 05.04.2019

VVF 24.07.2019

Assoggettabilità al D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli - Riscontro

La Legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 prevede alcuni interventi per il settore agricolo anche di natura antincendio: all'art. 1 bis di specifica: "Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13- ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."

Tali disposizioni semplificative sono state recepite e correttamente applicate nei casi previste dalla norma in parola, ai contenitori-distributori mobili di gasolio (normalmente afferenti all'attività n. 13.1A) nonché dei depositi di olio di oliva (altrimenti ricompresi nel punto n. 12.1A) per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

Da una attenta rilettura dell'art.14 comma 13 bis risultano parimenti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 tutti i depositi di prodotti petroliferi qualora a servizio di imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e comunque nel limite volumetrico di mc 6 per ciascun deposito.

Ne consegue quindi necessariamente che anche i depositi di GPL a servizio di aziende agricole, ivi compresi gli allevamenti e le attività ricettive classificate come agriturismi, sono esclusi dagli obblighi amministrativi del D.P.R. n. 151/2011 in relazione all'attività 4.3A, qualora rientranti nei limiti volumetrici sopra richiamati.

Dal momento che tale semplificazione amministrativa non è di fatto utilizzata nella pratica, né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione, prima di dare diffusione agli operatori del settore delle possibilità insite nella norma di cui in oggetto, si prega di voler far conoscere il parere di codesta Direzione Centrale anche per uniformità di indirizzo con gli altri Comandi territoriali.

Comandante Provinciale 

D.P.R. 151/2011 - Att. 4A/4B
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. Compressi, con capacità > 0,75 m3, disciolti o liquefatti con capacità > 0,3 m3.

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Tags: Prevenzione Incendi

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