Nota prot. n. 16419 del 28 novembre 2018
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Nota prot. n. 16419 del 28 novembre 2018
Chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018
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DIPARTlMENTO DEi VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett. i) della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro ii 1° dicembre 2018.
Con riferimento all'oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalita di mantenimento del regime di proroga per le attivita ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si fomiscono i seguenti chiarimenti.
In particolare, e stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per ii completo adeguamento alla normativa antincendio, le attivita ricettive turistico
alberghiere ii cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacita ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilita alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, cosi come previsto in generale dal provvedimento di proroga.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fomite in occasione dell'avvio e
delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012, si ritiene che le attivita ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra
prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1 ° dicembre p.v.
In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovra allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, media tempore, l'attivita sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.
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Attività ricettive turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto co. 1122 lettera i)
co. 1122 lettera i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
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