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Porte antincendio: Quadro normativo

ID 6361 | | Visite: 176831 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6361

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   2024

Porte resistenti al fuoco: quadro normativo / Rev. 7.0 del 03 Giugno 2024

ID 6361 | Rev. 7.0 del 03.06.2024 / Documento completo allegato 2024

Quadro normativo delle porte resistenti al fuoco, legislazione, norme tecniche, regime omologativo VVF o marcatura ai sensi del CPR (DoP) Regolamento (UE) n.305/2011.

Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF

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 La Rev. 7.0 del 03.06.2024 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Rif. Norme aggiornate:
-
UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI

- Elenco porte omologate - agg. al 28.02.2023 

La Rev. 6.0 del 29 Luglio 2022 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

La Rev. 5.0 del 5 Luglio 2022 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.
- Aggiornamento grafico
- Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
- Decreto 3 settembre 2021(Minicodice)
- Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020

La Rev. 4.0 dell'11 Agosto 2021 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- Schemi e grafica
- Revisione normativa
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La Rev. 3.0 del 12 Novembre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
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La Rev. 2.0 del 26 Ottobre 2019 aggiorna il Documento con i riferimenti a:

- UNI EN 14351-2:2018
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali
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La Rev. 1.0 del 27 Giugno aggiorna il Documento con:

- normativa sui requisiti di installazione D.Lgs. 81/2008 e  DM 10 Marzo 1998
- normativa per la dotazione di sistemi di apertura antipanico di cui alle: UNI EN 179 (maniglioni antipanico) e UNI EN 1125 (maniglie o piastre a spinta) 
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In allegato Documento completo Riservato Abbonati Sicurezza (Accedi / Acquista)

Excursus

Omologazioni porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
In allegato elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 gennaio 1999D.M. 20 aprile 2001 e del D.M. 21 Giugno 2004

Download elenco al 28.02.2023 (ultimo)

In vigore dal 1° marzo 2023 nuova modulistica prevenzione incendi- Segnalazione Certificata di Inizio Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco.

Vedi esempio Omologazione di porta antincendio 2 ante REI 120

Il regime omologativo delle porte antincendio terminerà con l'entrata in vigore della norma EN 16034:2014 armonizzata per il regolamento (UE) 305/2011 CPR che prevede la marcatura CE con termine ultimo 01.11.2019 dopo il periodo di coesistenza dal 01.11.2016.

L'obbligo della marcatura CE, ha sostituito il regime omologativo in Italia

Con la marcatura CE le porte tagliafuoco riportano una marcatura unitaria e valida per la libera circolazione in tutti gli stati membri dell'UE. 

Non possono essere posti ulteriori requisiti nazionali in relazione all’utilizzo delle porte in ambito edilizio, tuttavia il livello prestazionale (EI 30, 60, 90, 120) rimane di competenza dei singoli stati UE. 

Le norme di prova e di riferimento sono comuni per tutti, per cui una porta provata in uno stato deve avere lo stesso risultato se provata in un altro e pertanto devono corrispondere anche per le prestazioni di resistenza al fuoco. 

La norma EN 16034 (armonizzata) si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

E’ stata pubblicata a Novembre 2018 la norma di prodotto EN 14351-2:2018 per le porte interne, ma non è ancora armonizzata (pubblicazione in GU).

Sono marcabili CE da novembre 2016 solo le porte classificate come:

1) porte esterne pedonali conformi alla EN 14351-1 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
2) Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili conformi EN 13241 (+ EN 16034:2014 per la resistenza al fuoco) (*)
3) porte automatiche conformi alla EN 16361 - quando armonizzata CPR
4) porte interne conformi alla EN 14351-2 - quando armonizzata CPR

(*) La norma EN 16034:2014, per la prestazione di resistenza al fuoco di porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili, si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

Alla data notizia sono già marcabili CE 1), 2), per le altre resta al momento il regime omologativo VVF.

Per ottenere la marcatura i produttori dovranno sviluppare due azioni:

- eseguire le prove iniziali di tipo sui campioni rappresentativi della loro produzione presso un organismo notificato dalla Commissione Europea;
- predisporre ed applicare il controllo di produzione in fabbrica. Le due azioni predette comportano preventivamente:
- la preparazione della documentazione relativa ai prodotti da sottoporre a prova (un fascicolo tecnico descrittivo per ogni famiglia di prodotti);
- la redazione del manuale per il controllo della produzione. Il percorso che il produttore delle porte dovrà fare per ricevere l’autorizzazione a marchiare passa attraverso le norme sottostanti.

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo Fig 1

Fig. 1 - Procedura Marcatura CE / Regime omologativo VVF

 

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo Fig 2

Fig. 2 - Norme Marcatura CE RF (Resistenza al Fuoco) / Regime omologativo VVF
...

Porte antincendio Quadro riepilogativo CE - Omologazione VVF

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022

Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.
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Sono state recentemente rappresentate a questa Direzione centrale alcune criticità interpretative in relazione alla definizione di porta per uso esterno contenuta nella lettera circolare indicata in oggetto.

Al riguardo, premesso che la circolare citata ha esclusivamente lo scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), e che la definizione ivi contenuta ha natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, il competente Ufficio della Direzione ha ritenuto opportuno interpellare il Comitato Tecnico TC/33 del CEN.

Ciò premesso, in base a quanto chiarito dal citato Comitato CEN in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 (la quale a sua volta richiama la terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con la EN 12519:2018), si comunica che una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta.

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 2

Fig. 3 - Schema Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
...

Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 3

(1) Norme di prova: EN1634-1:2018 (Fuoco); EN1634-3:2005 (Fumo)
(2) La norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2016

Tabella 1. Termini di applicazione delle Norme europee ai fini della marcatura CE
...

REI significato

REI E’ un acronimo che serve ad indicare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo (componente o strutturale) e compare nell’Allegato A del D.M. del 30 Novembre 1983.

La resistenza al fuoco di un elemento di chiusura deve essere espressa come una funzione del tempo in minuti, durante il quale lo stesso conserva le proprietà di stabilità, tenuta ed isolamento termico.

Résistance - stabilità statica della struttura, che in caso di incendio non crolla.

E
ntretenir - tenuta, capacità di trattenere il fuoco di un elemento di chiusura.

I
solation - isolamento termico, capacità di mantenere la temperatura all’interno di un predeterminato campo.

Una porta tagliafuoco R.E.I. (Resistenza Ermeticità Isolamento) è una porta che, considerata la sua elevata resistenza al fuoco, ha la possibilità di isolare le fiamme in caso di incendio. Viene dunque usata come parte di un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione di fiamme o di fumo tra compartimenti e per assicurare un'uscita sicura da un edificio/struttura.

Le porte tagliafuoco non sono necessariamente immuni dalla combustione. È accettabile che porzioni della porta possano essere distrutte dalla combustione durante l'esposizione al fuoco fin tanto che la struttura rispetta i criteri di test a incendio attinenti ai limiti di temperatura. Questo in accordo con l'obbiettivo di una porta tagliafuoco di rallentare la propagazione del fuoco da un comparto ad un altro per un limitato periodo di tempo, durante il quale gli occupanti devono uscire dall'edificio e/o meccanismi antincendio automatici o manuali devono essere attivi per limitare la diffusione delle fiamme.

Tutti i componenti debbono aderire alle richieste della certificazione del prodotto. Molte porte tagliafuoco sono disegnate per essere tenute chiuse tutto il tempo. Alcune sono disegnate per essere aperte durante le normali circostanze, e chiuse automaticamente durante un incendio. Qualunque metodo sia in uso, il movimento della porta non dovrebbe mai essere bloccato da un chiudiporta o altro ostacolo. Il sigillo a intumescenza e antifumo deve essere verificato di routine e allo stesso modo la chiusura e il bloccaggio della porta. Alcune porte tagliafuoco sono tenute aperte con un elettromagnete, che può essere collegato ad un sistema di allarme antincendio. Se il sistema elettrico cade o se si attiva l'allarme antincendio, il blocco magnetico della porta viene disattivato e la porta si chiude automaticamente.

Le porte tagliafuoco certificate sono testate per fronteggiare un fuoco per un periodo specifico di tempo. Esistono porte tagliafuoco certificate REI per 30, 60, 90, 120 e 180 minuti. La certificazione si applica solo se tutte le parti dell'installazione sono correttamente installate nelle specifiche. Per esempio, il montaggio di un tipo sbagliato di vetri può ridurre fortemente il tempo di resistenza al fuoco della porta.
In particolare R.E.I. rappresenta la resistenza al fuoco o ignifugicità è la capacità di un elemento di mantenere per un tempo prefissato alcuni parametri in presenza di condizioni di incendio e temperatura elevata. I principali parametri per la valutazione della resistenza al fuoco sono:

- la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- l'ermeticità E: attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
- l'isolamento termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

In accordo con la norma attuale EN 13501, esistono anche altri parametri come il livello di radiazione (simbolo W), la resistenza all'impatto (M), l'auto-chiusura dell'elemento costruttivo in caso di incendio (C) ed altre. Mentre alcune di esse, alla stregua di R, E, ed I, sono fondamentalmente delle misure di tempo per i quali il criterio viene mantenuto (fra queste ricade W), altre sono valutate in vario modo e non necessariamente indicando il tempo di resistenza.

Specificamente le grandezze si combinano nel seguente modo:

con il simbolo REI (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo che conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas caldi, l'isolamento termico;

con il simbolo RE (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica e la tenuta alle fiamme e ai gas caldi;

con il simbolo R (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo conserva per un tempo determinato n la resistenza meccanica.

Il numero n indica la classe di resistenza al fuoco.
Le classi di resistenza al fuoco sono:

10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

ed esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita; l'arrotondamento del tempo cui avviene il fallimento dei criteri citati sopra (R, E, I e, quando valutata e sempre in alternativa ad I, W) si fa per difetto.

Ad esempio, una parete di pannelli isolanti che mostri, durante un test di resistenza al fuoco, il fallimento del criterio isolamento al minuto 37, avrà I = 30. La combinazione dei fallimenti dei criteri citati sopra viene altresì arrotondata per difetto; nell'esempio citato prima, una parete che mostri E 65, I 37 e W 62 avrà classificazione E 60, EI 30, EW 60 (W non si valuta in contemporanea ad I ma sempre in alternativa). Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio R è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri E e I.

Per gli elementi portanti, la verifica di resistenza al fuoco viene eseguita controllando che la resistenza meccanica venga mantenuta per il tempo corrispondente alla classe di resistenza al fuoco della struttura con riferimento alla curva nominale d'incendio.

Come da D.M. 16/02/2007 i nuovi prodotti ed elementi da costruzione devono essere certificati secondo le regole che fanno capo alla norma EN 13501 e, più specificamente, alla EN 13501-1 per la reazione al fuoco e 13501-2 per la resistenza al fuoco.

Nuova terminologia di classificazione Porte

DECRETO 21 GIUGNO 2004

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
(G.U. n. 155 del 5-7-2004)

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente.
Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Allegato B CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO

Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:

RE

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI1

15

20

30

45

60

90

120

180

240

REI

EI2

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

 

 

 

 

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2007 - Suppl. Ordinario n. 87)

A.4.6
Si applica a

Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura

Norme

EN 13501-2; EN 1634-1

Classificazione:

 

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EW

 

20

30

 

60

 

 

 

 

Annotazioni

La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso «1» o «2» per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1].

[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.

A.4.7
Si applica a

Porte a prova di fumo

Norme

EN 13501-2; EN 1634-3

Classificazione:

S200 o Sa a secondo delle condizioni di prova

 

L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotte soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») [1].

[1] La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.

EN 16034:2014
Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo.

Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 1.11.2016
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.11.2019

 

Porte resistenti al fuoco 2021

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Cronologia Legislazione

DECRETO 14 DICEMBRE 1993
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1993)

Il D.L. esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
Nel decreto viene citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento. Inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero: Garantire la conformità del prodotto; Emettere la “Dichiarazione di conformità” con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità: Applicare su ogni porta il “marchio di conformità” con l’indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell’atto di omologazione.

DECRETO 16 FEBBRAIO 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura". 
(GU n.65 del 19-03-1998 - Sp n. 47)

DM 10 MARZO 1998 abrogato dal DECRETO 3 SETTEMBRE 2021(Minicodice) dal 29 Ottobre 2022
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64).

DECRETO 27 GENNAIO 1999
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione. 
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 1999)

Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la “Classificazione” di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella norma UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell’omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.

DECRETO 28 FEBBRAIO 2000
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. 
(G.U. n. 55 del 7 marzo 2000)

Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizio niriportate nel seguente articolo 2, è consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il ûbenestare alla singola installazione con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare di tipo.

DECRETO 20 APRILE 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. 
(G.U n. 102 del 4/5/2001)

Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.

DECRETO 21 GIUGNO 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. 
(G.U. n. 155 del 5-7-2004 )

Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.

Art. 1 - Classificazione
...
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l´impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 3
1) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2) La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da: a) copia dell’atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3) L’installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4) L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 10
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... È inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE;
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.

DECRETO 3 NOVEMBRE 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n. 271 del 18 novembre 2004)

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n.74 del 29-03-2007 - SO n. 87)
...
Art. 3 comma 4 Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l’impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell’interno 21 giugno 2004 è consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa.

DECRETO 6 DICEMBRE 2011 
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
(GU n.299 del 24 dicembre 2011)

Circolare Ministero dell’Interno 2 aprile 1991
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e da Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norme CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione»

Circolare ministero dell’Interno 5 ottobre 1992, n. 17
Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell’Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 9734/4101 del 12 giugno 1993
Certificazioni di resistenza al fuoco

Circolare Ministero dell’Interno 5 gennaio 1995, n. 1
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. NS 6664/4101 del 22 novembre 1997
D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». ­ Estensioni dell’omologazione

Decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 1998
Differimento del termine previsto dal primo comma dell’art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». (GU Serie Generale n.65 del 19-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 47)

Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 17 novembre 2000
Sipari di sicurezza dei teatri

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/881 del 4 febbraio 2003
Porte resistenti al fuoco: procedure per il rilascio delle omologazioni

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A5/5381 del 2 luglio 2003
Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benestare alla singola installazione

Lettera Circolare MI Prot. n. P780 / 4122 sott. 55 del 17 Luglio 2003
Porte REI

Lettera circolare 720 del 29 Maggio 2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Circolare n. 4962 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Circolare n. 4963 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti.

Circolare n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi

Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.259 del 29.10.2021)

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.

Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022
Strutture sanitarie - chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019

recante "Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi"

Come noto, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.

Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.

Norme armonizzate in vigore

Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:

- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione Regolamento (UE) 304/2011 CPR (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).

Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.

Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.

vedi altro o in allegato.

...

Norme tecniche in vigore

UNI 9723:1990 + Aggiornamenti

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione.

sostituita da (in vigore data news)

UNI EN 1634-1:2018 (non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

La norma stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:
- porte incernierate o su perni;
- porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
- porte a libro;
- porte basculanti;
- sistemi di chiusura avvolgibili;
- finestre apribili;
- cortine flessibili apribili.
La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1363-1:2020 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1363-1 (edizione luglio 2012). La norma specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2.

UNI EN 1363-2:2001 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1363-2 (edizione agosto 1999). La norma specifica le diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in circostanze particolari.

UNI ENV 1363-3:2000 (non armonizzata)
RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 02 agosto 2022

Prove di resistenza al fuoco - Verifica della prestazione del forno

La presente norma sperimentale è la versione ufficiale della norma europea sperimentale ENV 1363-3 (edizione dicembre 1998). La norma, sperimentale, descrive la procedura per la verifica delle caratteristiche termiche e di pressione dei forni per le prove di resistenza al fuoco degli elementi di compartimentazione.

UNI EN 1634-1:2018 (non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

UNI EN 1634-2:2009 (non armonizzata)

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1634-2 (edizione novembre 2008). La norma specifica un metodo per definire l'influenza sulla prestazione al fuoco di componenti costruttivi destinati ad essere utilizzati nelle porte o nelle finestre apribili con cerniere o su perni (ad una o due ante), poste in posizione verticale, con prestazione di resistenza al fuoco nota, in conformità alla UNI EN 1634-1, minore o uguale a 240 min per l'integrità (e, quando pertinente, per l'isolamento). Essa si applica per la verifica dei componenti costruttivi da utilizzarsi nelle predette porte o finestre anche quando siano vetrate, con una struttura perimetrale di contenimento; non si applica alle predette porte e finestre quando vetrate senza una struttura perimetrale.

UNI EN 1634-3:2005
(non armonizzata)
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1634-3 (edizione ottobre 2004) e tiene conto dell'errata corrige del maggio 2006 (AC:2006). La norma specifica un metodo per determinare le fuoriuscite di fumo caldo e freddo da un lato dell'assemblaggio di uno sportello all'altro in condizioni specifiche di prova.

UNI EN 13501-1:2019 (non armonizzata)
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13501-1:2007+A1 (edizione settembre 2009). La norma descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione.

UNI EN 13501-2:2016  (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 22 giugno 2023
Sostituita da: UNI EN 13501-2:2023
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa

UNI EN 13501-2:2023 (non armonizzata)
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione

La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.

UNI EN 13241:2016 (armonizzata)
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza, eccetto la caratteristica di resistenza al fuoco e di controllo di fumo, di porte, cancelli e barriere destinate all'installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l'accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte e cancelli industriali, commerciali e da garage sono trattate dalla EN 16034.

UNI EN 14351-1:2016 (armonizzata)

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali

La norma specifica le caratteristiche prestazionali delle finestre, delle porte esterne pedonali, dei serramenti doppi e serramenti accoppiati, eccetto le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte pedonali e finestre sono trattate dalla EN 16034.

UNI EN 14351-2:2018 (non armonizzata)

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali

La norma identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto salvo le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne pedonali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre apribili sono trattate nella EN 16034.
La norma si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.

UNI EN 15269-1:2020 (non armonizzata)

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-1 (edizione marzo 2010). La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3. La norma è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.Le regole per la valutazione del campo di applicazione diretta sono fornite nella UNI EN 1634-1 o UNI EN 1634-3 e sono basate sui risultati di una singola prova.

UNI EN 15269-2:2012 (non armonizzata)

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su cerniere o su perni

La norma tratta porte in acciaio con cerniere o su perni a singola e a doppia anta. 
Il documento specifica la metodologia per estendere l’applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-3:2012 (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 12 gennaio 2023
Sostituita da: UNI EN 15269-3:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-3 (edizione agosto 2012). La norma tratta porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni.

La norma prescrive una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1.
In seguito al completamento di appropriate prove, l'applicazione estesa può riguardare tutti o alcuni dei seguenti esempi:
- classificazione di tenuta;
- elementi vetrati, incluse finestrature e porte vetrate intelaiate;
- dispositivi di aerazione;
- pannelli laterali, traversa o sopraluce;
- accessori;
- finiture decorative;
- guarnizioni intumescenti, a tenuta fumo, aria o acustiche;
- costruzioni di supporto alternative.
L'effetto sulla classificazione "C" per le porte in seguito al processo di applicazione estesa non è considerato nella presente norma.

UNI EN 15269-3:2023 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

La norma prescrive una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-5:2016 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

La norma tratta le porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili.
La norma specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-7:2009 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 7: Resistenza al fuoco di porte scorrevoli in acciaio

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-7 (edizione novembre 2009). La norma tratta i seguenti tipi di porte in acciaio:
- porte scorrevoli orizzontalmente (ad anta singola e doppia);
- porte telescopiche (ad anta singola e doppia);
- porte scorrevoli verticalmente ad anta singola. Il documento specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti da prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-3.

UNI EN 15269-10:2011 (non armonizzata)
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 10: Resistenza al fuoco di chiusure avvolgibili in acciaio.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15269-10 (edizione aprile 2011). La norma, da leggere unitamente alla UNI EN 15269-1, tratta i seguenti tipi di chiusure avvolgibili in acciaio: sistemi di chiusura termicamente isolati o non isolati, a funzionamento manuale o motorizzato. La norma definisce la metodologia per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco condotte secondo la UNI EN 1634-1.

UNI EN 15269-20:2020 (non armonizzata)
RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Data di ritiro: 12 gennaio 2023
Sostituita da: UNI EN 15269-20:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con telaio in legno o metallico

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15269-20 (edizione settembre 2009). La norma tratta le porte in acciaio incernierate o su cardini, porte in legno incernierate o su cardini (comprese le porte in legno con finestrature) e le porte con finestrature incernierate o su cardini con telaio metallico, ad una o due ante. Il documento specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-3.

UNI EN 15269-20:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

La norma, che deve essere letta congiuntamente con la norma UNI EN 15269-1, riguarda porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e tende in tessuto di qualsiasi materiale.

UNI EN 16034:2014 (armonizzata)
Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16034 (edizione ottobre 2014). La norma identifica, indipendentemente dal materiale, i requisiti di sicurezza e prestazionali applicabili a tutti i prodotti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per l'impiego in compartimenti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga.

UNI EN 16361:2016 (non armonizzata)

Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova/valutazione/calcolo per porte pedonali motorizzate esterne ed interne, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata. Tali porte possono essere attivate in modo elettromeccanico, elettro-idraulico o pneumatico.
La norma si applica alle porte pedonali motorizzate di tipo scorrevole, girevoli, incluse le porte bilanciate e le porte a libro con anta o ante a movimento orizzontale.
La norma non si applica a:
- porte esterne pedonali secondo la UNI EN 14351-1;
- porte interne pedonali secondo il prEN 14351-2;
- caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo secondo il prEN 16034;
- porte di ascensori;
- porte di veicoli;
- porte utilizzate nei processi industriali;
- porte utilizzate in partizioni;
- porte fuori dalla portate delle persone (come i cancelletti di gru e carri ponte);
- tornelli;
- porte in corrispondenza di banchine metropolitane/ferrovie.

UNI 11473-1:2013 (non armonizzata)
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione

La norma descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il “progetto di prevenzione incendi approvato da VVF”. Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga.

UNI 11473-2:2014 (non armonizzata)

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione

La norma descrive i requisiti dell’organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo.

UNI 11473-3:2014 (non armonizzata)
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all’attività professionale dell'installatore e del manutentore di porte resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del fumo.

...
 
Porte resistenti al fuoco   Quadro normativo   Fig 4

Maniglioni antipanico: marcatura CE

Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre di apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il requisito.

Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011.

Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui sopra, devono essere conformi alle norme UNI EN 179 (dispositivi per uscite di emergenza) o UNI EN 1125 (dispositivi per le uscite antipanico) o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR.
...

Altre norme

UNI EN 179 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1125 Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1154 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermo-porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1158 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova

EN 1906 Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1935 Accessori per serramenti – Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova

EN 12209 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova

EN 14637 Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte a tenuta di fumo - Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
7.0 03.06.2024 - Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
-
Attività PIN 2.2-2023 - Cert. REI

- Elenco porte omologate - agg. al 28.02.2023
Certifico Srl
6.0 29.07.2022 Circolare VVF n. 9533 del 4 luglio 2022 Certifico Srl
5.0 05.07.2022 - Aggiornamento grafico
- Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022
- Decreto 3 settembre 2021(Minicodice)

- Rif. Norme aggiornate:
- UNI EN 1363-1:2020
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 1634-1:2018
- UNI EN 13501-1:2019
- UNI EN 15269-1:2020
- UNI EN 15269-20:2020
Certifico Srl
4.0 11.08.2021 - Aggiornamento grafico
- Revisione normativa
Certifico Srl
3.0 12.11.2019 Circolare n. 16746 del 06/11/2019 Certifico Srl
2.0 26.10.2019 UNI EN 14351-2:2018 Certifico Srl
1.0 27.06.2018 - Normativa  Certifico Srl
0.0 16.06.2018 --- Certifico Srl

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NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2025 Edition ID 22889 | 07.11.2024 The 2025 edition includes many technical additions and revisions, including: - Inclusion of listed vacuum dry pipe systems in Chapter 8- New provisions in Chapter 7, including allowing vapor phase… Leggi tutto
Ott 23, 2024 348

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Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 ID 22790 | 23.10.2024 Decreto 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.71 del 24.03.2012) ____________ Modifiche: - Decreto Ministero dell'Interno 11 Ottobre 2024 Leggi tutto
Set 18, 2024 534

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto