Slide background
Slide background
Slide background




Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012

ID 5648 | | Visite: 6501 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/5648

Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012

OGGETTO: Sistemi di protezione attiva antincendio a Sprinkler realizzati secondo norme di riferimento diverse dalla EN 12845.

In riferimento ai quesiti pervenuti con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, sentite al riguardo le competenti Aree di questa Direzione, tenendo conto dello stato dell'arte concernente la normativa tecnica e di prodotto nonché dei contenuti dell'emanando decreto sui sistemi di protezione attiva antincendio, si fornisce un quadro di sintesi sulle problematiche prospettate.

In linea generale, la norma EN 12845, recepita dall'UNI, rappresenta la regola dell'arte in ambito europeo per la progettazione dei sistemi sprinkler. Fatto salvo quanto prescritto per tali sistemi dalle disposizioni di prevenzione incendi che impongano eventuali particolari requisiti prestazionali o vincolino la progettazione a seguire una particolare norma, l'utilizzo, per ragioni che devono essere esplicitate nella documentazione tecnica, di norme di progettazione diverse ma comunque riconosciute valide a livello internazionale ed in grado di assicurare la realizzazione, in relazione allo specifico rischio, dell'impianto a regola d'arte, si ritiene possibile.

Una volta effettuata la scelta della norma di progettazione idonea per la protezione del rischio in esame, il professionista è necessariamente tenuto a seguirla integralmente, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie.

Per l'impianto realizzato con la norma prescelta dovrà essere poi prodotta la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente, corredata da una specifica attestazione, a firma del tecnico progettista, con l'indicazione della norma internazionalmente riconosciuta, applicata nella realizzazione e della idoneità della stessa ad assicurare la protezione dello specifico rischio, così come conseguito per gli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte.

Per quanto riguarda i prodotti, è fondamentale considerare congiuntamente tre distinti aspetti:

  1. Tutte le norme tecniche di progettazione ed installazione di tali sistemi contengono sempre i riferimenti di tutte le norme di prodotto dei componenti con cui i sistemi devono essere realizzati. Tale requisito è fondamentale affinché siano garantite le prestazioni attese del sistema.

  2. Trattandosi di installazioni fisse, tali sistemi ricadono nel campo di applicazione della direttiva 89/196/CEE "prodotti da costruzione". Tale direttiva prevede obbligatoriamente la marcatura CE dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea e del SEE per i quali siano disponibili norme armonizzate di prodotto e sia terminato il periodo di coesistenza con le disposizioni nazionali previgenti. È questo, attualmente, il caso delle testine sprinkler (EN 12259-1), le valvole di allarme idraulico (EN 12259-2), le valvole di allarme a secco (EN 12259-3), gli allarmi a motore ad acqua (EN 12259-4), gli indicatori di flusso (EN 12259-5). Inoltre per prodotti innovativi o che deviano da norma armonizzata, è possibile su base volontaria richiedere il rilascio di un benestare tecnico europeo (ETA) che rappresenta un percorso alternativo per la marcatura CE dei prodotti.

    Per i sistemi sprinkler si segnala che tale procedura è stata attivata, per quanto noto, dai fabbricanti per le testine sprinkler di tipo "ESFR" e per quelle di tipo "extended coverage".

  3. Per quanto riguarda il gruppo di pompaggio antincendio a servizio di un sistema sprinkler, occorre notare che la norma EN 12845 cita la norma di prodotto prEN 12259-12, che non è ancora stata emanata dal CEN. Pertanto, pur essendo anch'esso un prodotto da costruzione, nelle more che la parte 12 della EN 12259 assuma lo status di norma armonizzata e sia pubblicata nella G.U.U.E., il gruppo di pompaggio deve recare la marcatura CE ai sensi delle altre direttive applicabili (ad esempio Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità elettromagnetica 2004).

Conseguentemente, qualora si ricorra a norme di progettazione diverse dalla EN 12845, è fondamentale che i prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle parti da 1 a 5 della norma armonizzata EN 12259 siano in possesso della marcatura CE ovvero, per i prodotti innovativi o che deviano da norma armonizzata, di Benestare Tecnico Europeo, mentre per il gruppo pompa vale quanto indicato al precedente punto 3. Ai prodotti si applicano poi anche le diverse certificazioni di prodotto eventualmente richieste dalla norma di progettazione seguita (ad es. quelle rilasciate da FM Global, UL o altre analoghe). 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012.pdf)Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012
Impianti sprinkler
IT164 kB1108

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 169974

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 166631

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Ott 23, 2024 289

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012

Decreto Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 ID 22790 | 23.10.2024 Decreto 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.71 del 24.03.2012) ____________ Modifiche: - Decreto Ministero dell'Interno 11 Ottobre 2024 Leggi tutto
Set 18, 2024 460

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto
Ago 26, 2024 1549

Decreto 13 agosto 2024

Decreto 13 agosto 2024 / Modifiche DM 18 marzo 1996 ID 22471 | 26.08.2024 Decreto 13 agosto 2024 Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (GU n.199 del 26.08.2024) Entrata in vigore: 27.08.2024… Leggi tutto