~ 2000 / 2026 ~
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ID 26475 | 16 Giugno 2026
Legge R. Lombardia 11 giugno 2026 n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BUR 15 giugno 2026 Supplemento n. 25)
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Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), racchiude le disposizioni relative agli interventi regionali per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura.
Art. 2 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nel rispetto dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e coerentemente con l’Allegato F, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021), riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, la Regione promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:
a) possibilità di scegliere il luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
b) accesso ai servizi e agli interventi domiciliari, diurni e residenziali della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, finalizzato al sostegno alla vita indipendente, garantendo l’inclusione nel tessuto sociale ed evitando l’isolamento o la segregazione;
c) adattamento ai loro bisogni delle modalità di fruizione dei servizi e delle strutture sociali destinate alla generalità dei
cittadini;
d) dimensione lavorativa, garantendo e favorendo l’esercizio del diritto al lavoro.
2. La Regione riconosce le persone con disabilità come coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
3. La Regione orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario, di inclusione
scolastica e lavorativa, in favore delle persone con disabilità, a prescindere dalla tipologia di limitazione funzionale o di compromissione e dall’intensità del bisogno di sostegno, al fine di assicurare loro l’esercizio dei diritti di cittadinanza, compreso il diritto a vivere nella società in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, garantendo l’inclusione nel tessuto sociale ed evitando l’isolamento o la segregazione.
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