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Decreto 20 febbraio 2026
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Decreto 20 febbraio 2026 / Revisione della classe di laurea infermieristica
ID 26217 | 12 Maggio 2026
Decreto 20 febbraio 2026 Revisione della classe di laurea infermieristica.
(GU n.108 del 12.05.2026)
__________
Art. 1. Modificazioni al decreto interministeriale del 19 febbraio 2009
1. Al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea
per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2009, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 6, comma 2, le parole «dell’infermiere pediatrico» sono soppresse;
b) all’allegato, nel paragrafo recante la declaratoria della classe «L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o», il seguente periodo è soppresso «Nell’ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal decreto ministeriale del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell’assistenza infermieristica pediatrica.
Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l’intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a diciotto anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.»;
c) alla tabella denominata Attività formative indispensabili la sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» è soppressa.
Art. 2. Norme transitorie
1. Le università assicurano la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti fino all’a.a. 2027/2028 ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.
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