DDL: Legge salvamare
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DDL: Legge salvamare - Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare
Proposta di legge C. 907 Presentata l'11 luglio 2018 - abbinata con C. 1939, C. 1276
Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 30 gennaio 2019 e concluso il 10 ottobre 2019)
Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea (iniziata il 14 ottobre 2019)
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E' iniziato lunedì 14 ottobre 2019 in Assemblea la discussione del disegno di legge del Governo A.C. 1939-A, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge salva mare»)", del quale la VIII Commissione ambiente ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 10 ottobre, e delle abbinate proposte di legge C.907 e C.1276.
Il disegno di legge - adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente e, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione, composto ora da 10 articoli - detta disposizioni che comportano, tra l'altro, un parziale ed anticipato recepimento della nuova direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021, il cui art. 2, in particolare, prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "rifiuti accidentalmente pescati").
Nel corso dell'esame in sede referente - caratterizzato dallo svolgimento di un ciclo di audizioni informali - l'ambito di applicazione del disegno di legge è stato, inoltre, esteso al recupero di rifiuti anche nei fiumi, nei laghi e nelle lagune.
Più in particolare, l'articolo 1 indica finalità e definizioni.
Il comma 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, consistenti nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.
Il comma 2, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e (in base ad un'aggiunta approvata in sede referente) dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"), introduce una serie di nuove definizioni.
In particolare viene introdotta (dalla lettera a) dell'articolo 1) la definizione di "rifiuti accidentalmente pescati" (d'ora in avanti, per comodità, indicati con l'acronimo RAP) che fa riferimento ai "rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo". Viene inoltre introdotta (dalla lettera b) dell'articolo 1) la definizione di "rifiuti volontariamente raccolti" (d'ora in avanti indicati con l'acronimo RVR), da intendersi come i "rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune".
Tali campagne di pulizia sono definite, dalla successiva lettera c) come le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.
Viene altresì introdotta la definizione di "campagna di sensibilizzazione" (dalla successiva lettera d)), che fa riferimento all'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
Sono inoltre individuati (dalle lettere e) ed f) dell'articolo 1, rispettivamente, l'autorità competente, individuata nel comune territorialmente competente, e il "soggetto promotore della campagna di pulizia", che è il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell'art. 3, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista nel medesimo articolo.
Sono state inoltre aggiunte le ulteriori definizioni di "imprenditore ittico", "nave" e "porto".
L'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei RAP.
Il comma 1 - in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE - equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi.
Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 182/2003.
Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che i RAP a cui i commi 1 e 2 fanno riferimento sono solo i "rifiuti accidentalmente pescati" (RAP) in mare. Tale modifica si è resa necessaria alla luce dell'ampliamento della definizione di RAP (recata dall'articolo 1, lettera a)) anche ai rifiuti accidentalmente pescati nei fiumi, nei laghi e nelle lagune, che sono invece classificati come rifiuti urbani (v. art. 2, comma 5).
Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un periodo, alla fine del comma 2, volto a disciplinare il caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale ai sensi della L. 84/1994. Nel caso in questione, viene previsto che i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i "RAP in mare" (cioè quelli di cui al comma 1) siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
Un ulteriore caso è disciplinato dal nuovo comma 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
In base al comma 4, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente (ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003) e si configura come deposito temporaneo (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.
Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, novella l'art. 184 del Codice dell'ambiente (D.Lgls. 152/2006) al fine di includere tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (nuova lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 184).
Il comma 6 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. Nel corso dell'esame in sede referente tale comma è stato integrato onde precisare che la finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui all'articolo 2.
Il comma 7 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):
- la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e, in base ad un'integrazione operata in sede referente, per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci;
- l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;
- la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
La norma in esame chiarisce che tale attribuzione deriva dai compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dal comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Il comma 8 demanda ad un apposito decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Nel corso dell'esame in sede referente: è stata prevista l'emanazione del suddetto decreto ministeriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è stata soppressa la parte della disposizione che demandava al medesimo decreto anche la definizione di modalità, termini e procedure per l'applicazione delle citate misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti.
Tale articolo, che nel testo iniziale riguardava solamente le campagne di pulizia condotte in mare, è stato modificato, nel corso dell'esame in sede referente, al fine di far riferimento anche alle campagne di pulizia di fiumi, laghi e lagune.
Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia possono essere organizzate:
- su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'art. 1);
- o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.
Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole) a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge r dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti
Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, individua i soggetti promotori (e non più, come prevedeva il testo iniziale del disegno di legge, i soggetti partecipanti) delle campagne di pulizia. Il testo iniziale del comma in esame prevedeva, quali soggetti promotori, gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, nonché gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati specificati i seguenti ulteriori soggetti promotori: le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi; le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi; le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti; i centri diving; le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari; gli enti del terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali. È stato inoltre aggiunto, durante l'esame in sede referente, un periodo volto a consentire agli enti gestori delle aree marine protette di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di pulizia.
Il comma 4 prevede che ai RVR durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'art. 2 del disegno di legge in esame. Di conseguenza, anche per i RVR vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.
L'articolo 4 - nell'ottica della promozione dell'economia circolare - prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma in esame precisa altresì che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica e (a seguito di una integrazione approvata nel corso dell'esame in sede referente) di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.
L'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e (per quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente) della Strategia per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto ministeriale. Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è stata integrata al fine di prevedere che il decreto ministeriale sia adottato sentito anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
L'articolo 6, introdotto in sede referente, prevede la promozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Si prevede inoltre che nelle scuole sia promossa la pratica del riuso dei beni.
L'articolo 7, anch'esso introdotto in sede referente, con una modifica all'art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare" le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale (in luogo della certificazione prevista dal testo iniziale del disegno di legge) attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. Il comma 2 prevede che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento è demandata ad un regolamento ministeriale adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Con una modifica approvata in sede referente si è precisato, poi, che la disciplina demandata al decreto in questione dovrà essere dettata anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del disegno di legge è stato soppresso durante l'esame in sede referente.
L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
Infine, l'articolo 10 dispone la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fonte: Camera dei Deputati
Collegati:
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182
Direttiva (UE) 2019/883
Codice della Nautica da Diporto
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