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Proposta di legge | Modifica TUA residui tessili come sottoprodotti

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Proposta di legge Modifica TUA residui produzione comparto tessile come sottoprodotti

Proposta di legge | Modifica TUA residui produzione comparto tessile come sottoprodotti

Proposta di legge - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di requisiti per la qualificazione dei residui di produzione delle lavorazioni del comparto tessile come sottoprodotti (A.C. 1654)

Proposta di Legge

Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sottoprodotti delle lavorazioni del comparto tessile e dell’abbigliamento)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 184-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-ter. Fatti salvi le disposizioni di carattere generale adottate in materia di dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti ai sensi del presente decreto e il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità dei materiali previsti dalle pertinenti normative di settore, per i materiali tessili costituenti residui di produzione delle lavorazioni del comparto tessile e dell’abbigliamento, sono considerate normali pratiche industriali le attività e le operazioni indicate nell’allegato D-bis alla parte quarta del presente decreto, a condizione che costituiscano parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a soddisfare e a favorire, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non determinare impatti complessivi negativi sull’ambiente »;
b) dopo l’allegato D alla parte quarta è inserito l’allegato D-bis di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2. (Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure eventualmente necessarie per adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, alle disposizioni di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. All’allegato 1, suballegato 1, punto 8.4.3, annesso al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, la parola: « , igienizzazione » è soppressa.

...[segue in allegato]

Fonte: Camera dei Deputati

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