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DDL n. 2351 - Contrasto fenomeni inquinamento ambientale da acque reflue industriali

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DDL n  2351

DDL n. 2351 - Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale da acque reflue industriali

Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale da acque reflue industriali

Atto Senato 2351

Presentato in data 3 agosto 2021; annunciato nella seduta n. 354 del 3 agosto 2021.

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Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente e della salute, la presente legge inasprisce le pene nei confronti di chi deliberatamente effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Art. 2. (Nuove sanzioni per scarichi di acque reflue industriali non autorizzate)

1. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « due mesi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 3.000 euro a 50.000 euro »;

b) al comma 2, le parole da: « tre mesi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi a cinque anni o con l'ammenda da 6.000 euro a 100.000 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando le condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate o mantenute e reiterate deliberatamente per due anni consecutivi dall'applicazione delle relative sanzioni, e qualora l'azienda non sia in grado di dimostrare un miglioramento in termini di immissione di inquinanti da acque reflue industriali, ivi incluse le acque di scarico derivanti da attività agricole, l'attività responsabile di detto inquinamento è sospesa fino ad una sostanziale o definitiva risoluzione della problematica che provoca l'immissione illecita di sostanze nell'ambiente ».

Art. 3. (Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di promuovere misure di tutela ambientale e di supportare le aziende, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2022-2024, presso il Ministero della transizione ecologica un fondo le cui risorse, derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 2, sono destinate alle aziende che intendano migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso interventi innovativi di abbattimento delle emissioni di inquinanti da acque reflue industriali o di interventi mirati di bonifica delle aree inquinate.

2. Il Ministro della transizione ecologica definisce, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.

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Fonte: Senato

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Tags: Ambiente Acque Testo Unico Ambientale

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