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Schema D.lgs attuazione direttiva (UE) 2019/904 | Direttiva SUP

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Schema D lgs attuazione Direttiva SUP

Schema D.lgs attuazione direttiva (UE) 2019/904 | Direttiva SUP

ID 14263 | 10.08.2021 / In allegato Testo atto governo e Relazione illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Atto Governo n. 291

Stato iter al 10 agosto 2021: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Annuncio all'Assemblea: 9 agosto 2021
Assegnazione ed esito:
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) (Assegnato il 7 agosto 2021 - Termine il 16 settembre 2021)
V Bilancio (Assegnato il 7 agosto 2021 - Termine il 16 settembre 2021)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 7 agosto 2021 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 16 settembre 2021)

Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904

La Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904, impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli monouso in plastica. Applicabile in IT alla pubblicazione del Decreto di recepimento.

Scaduto il 3 luglio 2021 il termine di recepimento da parte dell'Italia.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

ART. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso l'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovati e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altre si, misure volte a promuovere l 'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

ART.2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART.3 (Definizioni)

[...]

ART.4 (Riduzione del consumo)

1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi;
c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;
d) attività di infonnazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;
f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;
g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

[...]

ART. 5 (Restrizioni all'immissione sul mercato)

1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
2. La messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1.
3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della nonna UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mano uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

[...]

ART.6 (Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.
3. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

[...]

ART. 7 (Requisiti di marcatura)

[...]

ART.8 (Responsabilità estesa del produttore)

[...]

ART.9 (Raccolta differenziata)

[...]

ART. 10 (Misure di sensibilizzazione)

[...]

ART. 11 (Coordinamento dei piani e programmi)

[...]

ART. 12 (Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso)

[...]

ART. 13 (Sistemi di informazione e relazioni)

[...]

ART. 14 (Sanzioni)

[...]

ART. 15 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

[...]

ART.16 (Disposizioni finanziarie)

Fonte: Governo

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Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Imballagi e rifiuti di imballaggio

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