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Decreto 13 novembre 2019

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Decreto 13 novembre 2019

Decreto 13 novembre 2019

Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

(GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019)

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Art. 1. Ingresso della domanda internazionale nella fase nazionale di fronte all’UIBM

1. L’ingresso nella fase nazionale di fronte all’UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità è accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020 che contengono la designazione o l’elezione dell’Italia indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti.
2. L’ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l’UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo — descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni — in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni apportati ai sensi dell’art. 19 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, anche se pubblicati successivamente, o apportati a seguito dell’esame preliminare internazionale, ai sensi dell’art. 34 di tale Trattato, o apportati ai sensi dell’art. 41 di tale Trattato.
3. La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante.
4. Il termine dei trenta mesi per l’apertura della fase nazionale di esame resta fermo anche nel caso in cui il rapporto di ricerca internazionale non fosse ancora disponibile.
5. È fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della continuazione della procedura, ai sensi dell’art. 192 del Codice.
6. Per l’ingresso nella fase nazionale non è ammesso il deposito di documenti redatti in una lingua diversa dall’italiano. Si applica l’art. 148, comma 5 e l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2019, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice. Il termine per il deposito della traduzione dei documenti di cui al comma 2 è di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di apertura della fase nazionale. Detto termine non è prorogabile.

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