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Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69

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Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 

della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

GU L 15/22 del 17.01.2019

Entrata in vigore: 06.01.2019

Articolo 1 Specifiche tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE.

Articolo 2 Controllo della conformità alle specifiche tecniche

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi del tipo descritto all'articolo 1 siano soggetti a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri cooperano tra loro nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1.

Articolo 3 Scambio di informazioni

Ciascuno Stato membro fornisce a un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 2. A tal fine ciascuno Stato membro designa almeno un punto di contatto a livello nazionale incaricato di fornire tali risultati e ne comunica i dati di contatto alla Commissione.

Articolo 4 Disposizioni di recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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