Decreto 19 luglio 2018
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Decreto 19 luglio 2018
Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.
(GU Serie Generale n.208 del 07-09-2018)
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Art. 1. Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale
1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)»
- di seguito «Regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie:
A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.
2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- in base agli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.
5. L’offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.
6. Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.
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