Decreto 19 gennaio 2018 n. 31
Decreto 19 gennaio 2018 n. 31
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.83 del 10.04.2018 - SO n. 16)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/2018
Decreto abrogato dal Decreto MISE del 16 settembre 2022 n. 193 - Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (GU n.291 del 14.12.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Allegato A - Schemi Tipo», al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B - Schede Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresì nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 3. Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, è abrogato.
Collegati:
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 Correttivo Codice dei contratti pubblici
Nuovo Codice appalti: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
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