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Decreto MISE 8 novembre 2017

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Bando 2017 per il cofinanziamento delle diagnosi energetiche nelle PMI

MISE 08 Novembre 2017

Pubblicato il bando 2017 che invita Regioni e Province autonome a presentare programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) e rendere più efficienti i loro consumi energetici.

L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, e giunta alla terza edizione, ha visto lo stanziamento, da parte del Ministero, nelle due annualità precedenti, di circa 18 milioni di euro.
Il bando 2017 mette a disposizione delle Regioni e Province autonome ulteriori 15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 novembre 2017.

Il decreto dell'8 novembre 2017 disciplina il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

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Articolo 1  Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato al cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e Province autonome per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI che non ricadono negli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3 del D.lgs. 102/14 sulle proprie sedi o siti aziendali localizzati sul territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma partecipante.

2. Il presente Avviso definisce le modalità di presentazione, da parte delle Regioni e Province autonome, dei programmi di cui al comma 1, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del D.lgs. 102/2014.

Articolo 3 Caratteristiche dei programmi di sostegno delle diagnosi energetiche nelle PMI

1. I programmi di cui all’articolo 1, comma 1, rispettano i seguenti criteri:

a) i finanziamenti sono concessi dalle Regioni e Province autonome alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c), nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sono erogati a seguito dell’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001;

b) possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le PMI che sono in possesso dei seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;
ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

c) sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle PMI per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 al D.lgs. 102/2014 o sostenute per l’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all’allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.

Ciascuna PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l’adesione alla norma ISO 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione/Provincia autonoma.

d) il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

e) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a), inviano alla rispettiva Regione o Provincia autonoma il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o la comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica; sono ammissibili altresì gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia adeguatamente documentato il risparmio energetico conseguito;

f) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alla rispettiva Regione o Provincia autonoma la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001;

g) le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell’incremento della banca dati di cui all’articolo 8, comma 5, del D.lgs. 102/2014, sono tenute a compilare, e a trasmettere alla Regione o Provincia autonoma partecipante, unitamente alla diagnosi energetica, per l’erogazione del contributo, apposito modulo predisposto dall’ENEA in collaborazione con le Regioni;

h) sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull’importanza di effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma, ferma restando la quota di cofinanziamento regionale e comunque entro gli importi massimi fissati per ciascuna Regione o Provincia autonoma, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del presente avviso.

Fonte: MISE - Ministero dello Sviluppo Economico

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