Decreto 17 febbraio 2025
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Decreto 17 febbraio 2025 / Linee guida realizzazione PNLA
ID 23800 | 11.04.2025
Decreto 17 febbraio 2025 Linee guida della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e criteri di interoperabilita' con le piattaforme regionali.
(GU n.85 del 11.04.2025)
Entrata in vigore: 11.04.2025
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Art. 1. Linee guida concernenti la Piattaforma nazionale delle liste di attesa
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono adottate le «Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilità della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)» riportate nell’allegato A al presente decreto e il relativo disciplinare tecnico di cui all’allegato B al presente decreto, che costituiscono parte integrante del medesimo.
2. Le Linee guida di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti tecnici indispensabili per la definizione dei criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, nonché dei criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali.
3. La Piattaforma nazionale delle liste di attesa non tratta dati personali.
4. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è titolare della Piattaforma indicata al comma 2, istituita presso la medesima Agenzia e di cui si avvale il Ministero della salute.
Art. 2. Modalità e tempi di attuazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome predispongono un progetto operativo per la realizzazione dell’interoperabilità tra le piattaforme regionali e la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, prevista dall’art. 1, comma 2, del presente decreto, concordando con Agenas i tempi di realizzazione.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dall’Agenzia nazionale per i servizi regionali e possono prevedere una fase transitoria.
3. Le regioni e le province autonome, fino all’avvio della piattaforma di cui al comma 1, provvedono a conferire i dati sui tempi di attesa secondo le specifiche tecniche previste dal PNGLA e sue successive modificazioni e integrazioni.
4. Agenas pubblica le specifiche tecniche di cui al paragrafo1.4.1 «Flusso Giornaliero Webservice» dell’allegato A, «Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilità della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)», per l’invio giornaliero del tracciato di trasmissione, entro il 15 marzo 2025.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Disposizioni finali
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
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