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Circolare ADM n. 23 del 17 novembre 2023

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Circolare ADM n. 23 del 17 novembre 2023

ID 22586 | 19.09.2024 / In allegato

Applicazione dell’articolo 194 CDU – Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici

L’articolo 194 del Regolamento (UE) 952/2013 (CDU), al paragrafo 1, stabilisce che le autorità doganali procedono allo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica, sempre che siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime indicato e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formano oggetto di divieti. Il secondo periodo del paragrafo 1 del citato articolo 194, stabilisce che si procede allo svincolo anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

La verifica, cui si riferisce il secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 194, può essere una di quelle elencate all’articolo 188, ovvero una loro combinazione:

a) esame della dichiarazione e dei documenti di accompagnamento (CONTROLLO DOCUMENTALE);

b) richiesta al dichiarante di fornire altri documenti e loro esame (CONTROLLO DOCUMENTALE);

c) procedere alla visita delle merci (VISITA MERCI ovvero CONTROLLO SCANNER);

d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci (VISITA MERCI).

Al riguardo appare opportuno chiarire che, in generale, le indicazioni contenute nei profili inseriti nel circuito doganale di controllo hanno lo scopo di segnalare il rischio o i rischi prevalenti associati all’operazione doganale e, conseguentemente, indirizzare il funzionario nelle attività di verifica. Quanto sopra al fine di suffragare o meno la presenza, nel caso specifico, dell’evento che potrebbe determinare una violazione /irregolarità /non conformità dell’operazione stessa. Tali profili sono vincolanti per i funzionari doganali in ordine alla tipologia di controllo selezionato, devono rimanere riservati e non devono essere assolutamente condivisi con gli operatori economici in quanto alla base della strategia di prevenzione e repressione degli illeciti di natura tributaria ed extratributaria posta in essere dall’Agenzia.
...

segue in allegato

Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)

CAPO 3 Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1 Verifica
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Sezione 2 Svincolo

Articolo 194 Svincolo delle merci

1. Quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.
Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all'articolo 188 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.
Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.
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