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Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125

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D lgs 6 settembre 2024 n  125

Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 / Dlgs Rendicontazione societaria di sostenibilità

ID 22537 | 10.09.2024

Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'.

(GU n.212 del 10.09.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2024

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Art. 2. Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

2. In attuazione dell’articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d’Italia non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto.

3. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all’articolo 2, punto 12), lettere b) e f) , del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

4. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.

5. In attuazione dell’articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all’articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle società soggette all’attività di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:

a) imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all’articolo 95, commi 2 e 2 -bis , del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

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