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Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91

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Decreto Legge 2 luglio 2024 n  91  Bradisisma Campi Flegrei

Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91 / Misure bradisisma Campi Flegrei - 2 / Mancata conversione

ID 22163 | Update 02.09.2024

Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

(GU n.153 del 02.07.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2024

Mancata conversione - Comunicato GU n. del 02.09.2024

Mancata conversione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione».

Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2024, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024.».

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Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.
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Articolato nativo

Capo I
ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2. Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei
Art. 3. Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei
Art. 4. Misure urgenti per assicurare la continuità dell’attività scolastica
Art. 5. Contributi per l’autonoma sistemazione
Art. 6. Interventi di nuova costruzione
Art. 7. Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell’area dei Campi Flegrei
Art. 8. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
Art. 9. Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 10. Disposizioni finanziarie

Capo II
DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE
Art. 11. Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia
Art. 12. Modifiche all’articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Art. 13. Entrata in vigore

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