Regolamento (UE) 2019/2152
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Regolamento (UE) 2019/2152
ID 21759 | 25.04.2024
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 327 del 17.12.2019
Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2021.
In allegato Testo consolidato al 1° gennaio 2022.
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Il regolamento stabilisce le regole per:
- lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulle imprese dell’Unione europea (Unione);
- un quadro dell’Unione dei registri di imprese a fini statistici.
Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
- alla struttura, alla performance, alle attività economiche di ricerca e sviluppo, innovazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) di varie unità statistiche, compresi il commercio elettronico e le catene globali del valore;
- alla produzione al commercio internazionale di beni e servizi.
Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate per la produzione di statistiche europee. Esso comprende:
- i registri di imprese a fini statistici nazionali riguardanti tutte le imprese e le loro unità locali esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo;
- il registro degli eurogruppi riguardante tutte le imprese e le loro unità legali esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
- gli scambi di dati tra tali registri.
Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri dell’Unione possono utilizzare le seguenti fonti per produrre statistiche sulle imprese e istituire registri di imprese a fini statistici nazionali:
- indagini;
- dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;
- microdati scambiati;
- tutti gli altri dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
- statistiche a breve termine;
- statistiche a livello nazionale;
- statistiche a livello regionale;
- statistiche a livello internazionale.
Ogni dominio deve comprendere una o più tematiche chiave, per esempio la popolazione di imprese, produzione e performance, uso delle TIC e commercio elettronico, input di ricerca e sviluppo, catene globali del valore e commercio internazionale di beni e servizi. L’allegato I del regolamento descrive le tematiche in dettaglio.
L’allegato II definisce la periodicità (mensile, trimestrale, annuale o di vari anni), il periodo di riferimento e l’unità statistica per ciascuna tematica.
Gli Stati membri:
- istituiscono uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, i quali costituiscono la base per:
- la preparazione e il coordinamento di indagini;
- le informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia;
- l’utilizzo dei dati amministrativi;
- l’individuazione e la costruzione di unità statistiche;
- assicurare la qualità delle statistiche europee sulle imprese, dei registri nazionali delle imprese e del registro degli eurogruppi;
- inviare alla Commissione europea (Eurostat) relazioni sui dati, sulla qualità e sui metadati.
Regole specifiche si applicano allo scambio tra Eurostat, le autorità statistiche nazionali e le banche centrali e la Banca centrale europea di dati riservati su gruppi multinazionali e scambi di merci interni all’UE, purché ciò avvenga esclusivamente a fini statistici.
Eurostat:
- istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali;
- valuta la qualità dei dati che riceve;
- trasmette relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi;
- può avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria nei quali identifica la necessità di dati nuovi o migliorati.
La Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione per modificare o integrare la legislazione, purché essi non comportino un considerevole costo o onere aggiuntivo per le autorità nazionali o per i rispondenti.
Poiché alcune serie di statistiche vengono raccolte annualmente, in particolare per quanto riguarda la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», alcuni atti vengono adottati ogni anno per specificare i requisiti dei dati di tali serie.
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