Direttiva (UE) 2024/825
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Direttiva (UE) 2024/825 / Modifica Direttiva greenwashing
ID 21459 | 06.03.2024
Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione
GU L 2024/825 del 06.03.2024
Entrata in vigore: 26.03.2024
Recepimento: Entro il 27 marzo 2026
Applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.
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Articolo 1 Modifiche della direttiva 2005/29/CE
La direttiva 2005/29/CE è così modificata:
1) all’articolo 2, il primo comma è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente:
«c bis) “beni”: beni quali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) sono aggiunte le lettere seguenti:
«o) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
p) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
q) “marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale;
r) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
i) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
ii) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
iii) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso del marchio di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e
iv) il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall’operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione o nazionali;
s) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione;
t) “durabilità”: la durabilità quale definita all’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
u) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;
v) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
w) “funzionalità”: la funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 9, della direttiva (UE) 2019/771.;
2) l’articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;»;
b) al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
«d) la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;
e) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.»;
3) all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Quando l’operatore economico fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;
4) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2 Modifiche della direttiva 2011/83/UE
La direttiva 2011/83/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
«14 bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771, qualora i beni non mantengano la propria durabilità;
14 ter) “durabilità”: la durabilità quale definita all’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
14 quater) “produttore”: il produttore quale definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771;
14 quinquies) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione;
14 sexies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;»;
2) all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis della presente direttiva;»;
b) sono inserite le lettere seguenti:
«e bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis;
e ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
e quater) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
e quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»;
c) sono aggiunte le lettere seguenti:
«i) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni;
j) se la lettera i) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell’operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione ed informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;
3) all’articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, esecuzione, la data entro la quale l’operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte dell’operatore economico;»;
b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis della presente direttiva;»;
c) sono inserite le lettere seguenti:
«l bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis;
l ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
l quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»;
d) sono aggiunte le lettere seguenti:
«u) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni;
v) se la lettera u) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;
4) all’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, l’operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.»;
5) al capo V è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata
1. Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l’Unione, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera l), sono fornite mediante l’utilizzo di un avviso armonizzato e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis), sono fornite mediante l’utilizzo di un’etichetta armonizzata.
2. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato di cui al paragrafo 1.
3. L’avviso armonizzato contiene i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più lunga a norma del diritto nazionale.
4. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’etichetta armonizzata di cui al paragrafo 1.
5. L’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata sono facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici.
6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27 bis.»;
6) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 3 Relazioni della Commissione e riesame
Entro il 27 settembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
La relazione comprende una valutazione del contributo della presente direttiva al rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare dell’efficacia dell’etichetta armonizzata e dell’avviso armonizzato per accrescere la disponibilità delle garanzie commerciali di durabilità e la loro comprensione da parte dei consumatori, nonché la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti nell’ambito della garanzia legale di conformità. La relazione valuta inoltre il contributo complessivo della presente direttiva alla partecipazione dei consumatori alla transizione verde e il suo impatto sugli operatori economici.
La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.
Articolo 4 Recepimento
1. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 2005/29/CE è così modificato:
1) è inserito il punto seguente:
«2 bis) Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.»;
2) sono inseriti i punti seguenti:
«4 bis) Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione.
4 ter) Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico.
4 quater) Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.»;
3) è inserito il punto seguente:
«10 bis) Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico.»;
4) sono inseriti i punti seguenti:
«23 quinquies) Non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali.
23 sexies) Presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.
23 septies) Qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell’operatore economico.
23 octies) Asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso.
23 nonies) Presentare il bene come riparabile quando non lo è.
23 decies) Indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.
23 undecies) Non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.».
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