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Non obbligo iscrizione albo progettazione interna nelle PA / ANAC 2024

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Non obbligo iscrizione ad un Albo professionale progettazione interna nelle PA

Parere funzione consultiva n. 64 del 10 gennaio 2024 ANAC / Non obbligo iscrizione albo professionale progettazione interna nelle PA

ID 21267 | 30.01.2024 / Parere ANACComunicato CNI allegati

Parere funzione consultiva n. 64 del 10 gennaio 2024 ANAC

Oggetto:  Progettazione interna e polizze per il personale – d.lgs. 36/2023 - richiesta parere. 

In sintesi:

1. Non è necessario il requisito dell'iscrizione ad un'ordine professionale per l'attività di progettazione interna alla PA (es. Albi Ing. / Arch.), lo è per gli esterni.

2. La P.A. ha l’obbligo di assicurare il personale coinvolto. 

L'ANAC fa presente che nel d.lgs. 36/2023, relativamente ai requisiti professionali dei progettisti interni, non è inserita nessuna disposizione, presente invece nel d.lgs. 50/2016 di cui all’art. 24, co. 3 e 5, è in continuità, comunque, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale. 
_________

Comunicato CNI 30 gennaio 2024

CNI in merito:

Lo scorso 10 gennaio ANAC ha pubblicato una nota sul tema della progettazione interna alla P.A. e le polizze assicurative per il personale.

Dalla lettura del documento si evince la conferma di due indispensabili requisiti per i progettisti interni all’amministrazione:

1. il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, atta a garantire la qualità della stessa;
2. l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale. 

Il CNI rileva come il pronunciamento di ANAC implichi due passaggi fondamentali.

Il primo è che la P.A. nell’affidare al proprio interno l’attività di progettazione deve valutare preliminarmente e con grande attenzione la competenza del dipendente.

In secondo luogo si configura per la P.A. l’obbligo di assicurare il personale coinvolto. 

Per questi motivi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie con grande favore la nota di ANAC che specifica che i tecnici della P.A. non possono essere obbligati ad occuparsi di attività professionali, progettazioni e direzione lavori, inerenti tematiche per le quali non hanno competenza formativa e curricolare.

Queste attività, infatti, comportano rischi civili, amministrativi e penali e i tecnici non possono essere costretti a prendersene carico laddove non adeguatamente garantiti da specifica competenza.

In questo senso, il CNI giudica molto positivamente anche l'obbligo per la P.A. di garantire l'assicurazione ai propri dipendenti per la specifica attività professionale interna.

Sulla base del quadro delineato da ANAC, la P.A. è obbligata, dunque, ad affidare determinate attività di progettazione al solo personale competente in materia e, laddove esso non sia presente in organico, ad affidarsi ad incarichi esterni. 

In definitiva, la posizione espressa da ANAC va nella direzione della massima tutela per chi esercita attività di progettazione, con particolare riferimento agli iscritti all’Albo dipendenti pubblici. Il tutto a beneficio degli interessi della collettività. 
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D.Lgs. 36/2023 / Requisiti professionisti esterni PA

ALLEGATO II.12

PARTE V

Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

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