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Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022

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Corte Costituzionale sentenza n. 263/2022

ID 18535 | 02.01.2023

(G.U. n. 52 del 28/12/2022)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banche e istituti di credito - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Lexitor - Possibilità introdotta con novella del t.u. bancario, limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d’Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto ( recurring ) - Violazione dell’efficacia vincolante delle pronunce della Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale parziale.

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 11 -octies , comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 11 e 117, primo comma; direttiva 2008/48/CE, art. 16, paragrafo 1, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies , comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, nel procedimento vertente fra G. M. e V. spa, con ordinanza del 5 novembre 2021, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2022.

[...]

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies , comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia»;
2) dichiara inammissibile l’intervento spiegato da B. B. spa;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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