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Sentenza CC Vaccinazioni esercenti le professioni sanitarie: inammissibile il ricorso no vax

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Sentenza CC Vaccinazioni esercenti le professioni sanitarie   inammissibile il ricorso no vax

Sentenza CC Vaccinazioni esercenti le professioni sanitarie: inammissibile il ricorso no vax

ID 18255 | 02.12.2022 / Comunicato in allegato

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 1° dicembre 2022

OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.

Roma, 1° dicembre 2022

Sentenza attesa

La norma di obbligo

Il Decreto-Legge 31 Ottobre 2022 n. 162 ha modificato il precedente Decreto-Legge 1 aprile 2021 n. 44 anticipando la fine dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov- 2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al 01/11/2022

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