Direttiva del PdCdM 30 aprile 2021
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Direttiva del PdCdM 30 aprile 2021
Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.
(GU n. 160 del 6 luglio 2021)
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1. Finalità e principi generali.
La presente direttiva è emanata in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione» sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 del codice al fine di «garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». La pianificazione di protezione civile è un’attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di cui all’art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La finalità del presente provvedimento è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono:
- nazionale;
- regionale;
- provinciale/città metropolitana/area vasta;
- ambito territoriale e organizzativo ottimale;
- comunale.
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Art. 18 Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)
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4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
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