Decreto 13 giugno 2022
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Decreto 13 giugno 2022 / Forze di Polizia: utilizzo droni
Decreto 13 giugno 2022 Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto.
(G.U. 18 agosto 2022 n. 192)
Entrata in vigore: 19.08.2022
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalità di cui all'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dall'art. 35-sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto alle dipendenze del Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica;
b) DAAA: la Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del Ministero della difesa;
c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che opera o é progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio - un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
Art. 3 Finalità di impiego degli UAS
1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.
2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalità di seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017:
a) la Polizia di Stato per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) l'Arma dei carabinieri per la:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) il Corpo della guardia di finanza per:
1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento;
3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Art. 4 Modalità di impiego degli UAS
1. Le speciali modalità operative di impiego degli UAS nelle attività e nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con ENAC, che ne disciplina l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.
2. L'impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attività di controllo del territorio é pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di ordine pubblico é disposto dal questore.
4. Le speciali modalità operative di impiego degli UAS per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel rispetto della ripartizione dei comparti di specialità di cui al medesimo art. 3, comma 2.
5. L'eventuale concorso nelle attività di cui ai commi 1 e 4 degli UAS in dotazione o in uso alle Forze armate é regolato da apposite intese.
Art. 5 Immatricolazione ed ammissione alla navigazione
1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati e ammessi alla navigazione mediante iscrizione in uno dei seguenti registri:
a) nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983;
b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia;
c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per il tramite di apposito soggetto delegato, secondo le specifiche previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.
Art. 6 Regolamentazione degli UAS iscritti nel registro degli aeromobili militari
1. Agli UAS iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche emanate dalla DAAA del medesimo Ministero.
Art. 7 Titoli o qualifiche di pilotaggio
1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato da un Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con il titolo previsto per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il corso di addestramento presso il centro di ENAC è certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.
2. Il pilotaggio degli UA di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, é affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota e qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare ovvero da altro Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con l'attestazione che in ambito militare consente il pilotaggio di UA di analoga classe, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC è certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.
Art. 8 Procedure operative di decollo e atterraggio degli UA di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima località, nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006.
2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
Art. 9 Regola di precedenza
1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza sugli UAS.
2. Il pilota di UAS é responsabile di evitare interferenze con il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza, egli si porta ad una quota di sicurezza e adotta ogni altra misura idonea a eliminare rischi per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà.
Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto 29 aprile 2016 è abrogato e cessa di avere efficacia. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
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