Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022
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Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022
ID 15904 | 28.02.2022 / In allegato Ordinanza
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto
(GU n.48 del 26.02.2022)
Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regioni Friuli-Venezia Giulia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 4 Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Ministero della Salute
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