Raccomandazione (UE) 2022/290
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Raccomandazione (UE) 2022/290 - COVID-19: viaggi non essenziali verso l’UE
Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio del 22 febbraio 2022 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
GU L 43/79 del 24.2.2022
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La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:
1) a decorrere dal 1° marzo 2022, al punto 2, secondo comma, la cifra «75» è sostituita da «100» e la cifra «300» è sostituita da «600»;
2) a decorrere dal 1° marzo 2022, al punto 6 bis, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l’UE.
A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:
a) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
b) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato il processo di inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS ma che non figuri nell’elenco dei vaccini autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
c) una prova valida della guarigione.
Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro potrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Per i viaggiatori di cui alla lettera b), gli Stati membri potrebbero applicare misure sanitarie supplementari quali l’isolamento, la quarantena o la somministrazione di vaccini autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004.
Oltre ai certificati COVID digitali dell’UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 8 di tale regolamento.
Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.
In tal caso, potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza per i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all’immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o di un certificato riconosciuto equivalente.
A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui sopra, anche i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare viaggi non essenziali verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo, nonché la quarantena o l’autoisolamento. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi.
3) è inserito un nuovo punto 12:
«12. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione dovrebbe riesaminare la raccomandazione al fine di sopprimere l’allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale.
La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell’allegato I.».
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