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Decreto 19 gennaio 2022

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Decreto 19 gennaio 2022

Decreto 19 gennaio 2022 / Contributi familiari deceduti Covid-19 Forze di polizia e al Corpo nazionale VVF 

Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.

(GU n.40 del 17.02.2022)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure per l’attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 74 -bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Ai soli fini del presente decreto, all’attribuzione del contributo in favore dei familiari del personale dell’Arma dei carabinieri deceduto nelle circostanze di cui al comma 1, si provvede ai sensi del decreto del Ministro della difesa di cui all’art. 74 -ter , comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.

3. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da successivi atti emanati dal Governo.

Art. 2. Determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui all’art. 1 è pari ad euro 25.000 per evento luttuoso ed è corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.

2. Il contributo di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con l’equo indennizzo di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all’art. 2 sono i familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto nelle circostanze di cui all’art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.

Fermo restando l’ordine sopraindicato, nell’ambito delle categorie di cui alle lettere a) , b) e c) , si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
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